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Tar Veneto annulla diniego licenza giochi del Comune di Montegrotto Terme (PD): “Deroga al rispetto del distanziometro vale anche in caso di subentro”

Il Tar del Veneto, con sentenza breve n. 2423/2024 pubblicata il 14.10.2024, III Sezione, ha annullato il provvedimento impugnato del Comune di Montegrotto Terme (PD) che impediva il subentro nella scia giochi della cessionaria dell’azienda che aveva acquistato un esercizio già attivo situato non a distanza legale dai luoghi sensibili.

Il titolare di un bar, difeso dall’avvocato Gianfranco Fiorentini (in foto), nella foto, aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento dell’ 8 agosto 2024, a mezzo del quale il Comune di Montegrotto Terme ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di giochi leciti a mezzo di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell’art. 110, commi 6, lett. A), e dell’art. art. 7 T.U.L.P.S., esercitata dalla ricorrente presso l’esercizio adibito all’attività di somministrazione alimenti e bevande, in forza di SCIA presentata ex art. 86 T.U.L.P.S. in data 23 maggio 2024. Tale provvedimento era stato deciso sulla base del regolamento comunale per la prevenzione delle patologie imputabili al gioco di azzardo lecito, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 novembre 2018.

Il Tar del Veneto ha accolto il ricorso dell’esercente ritenendo che la deroga al rispetto del distanziometro, contenuta nella legge regionale che tutela gli esercizio commerciali esistenti, valga anche in caso di subentro.

“L’art. 7 della legge regionale n. 38/2019, nel disciplinare la “collocazione dei punti gioco”, vieta – per quanto interessa in questa sede – l’installazione degli apparecchi da gioco ad una distanza inferiore ai 400 metri da una serie di luoghi sensibili (comma 2), ma precisa che il divieto non si applica “alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge” (comma 6).

La deroga sancita dal comma 6 esprime un principio di salvaguardia dell’esistente, rispetto ad un requisito sopravvenuto, riferibile ai “locali” in cui l’attività di gioco lecito è esercitata, così abbracciando una declinazione puramente oggettiva del vocabolo “attività”, con riferimento al quale non assume rilievo la persona del titolare della licenza, né, quindi, il suo eventuale mutamento.

La ratio del regime transitorio deve, infatti, rinvenirsi nella tutela non solo dell’aspettativa soggettiva a continuare l’attività autorizzata – come ritenuto, nella vigenza di un differente quadro normativo, da questo stesso Tribunale (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 24 gennaio 2018, n. 80, che ha, peraltro, negato giuridica rilevanza all’affidamento del subentrante) – ma anche «degli investimenti finanziari operati prima dell’entrata in vigore della normativa, la quale non può ritenersi garantita solo dalla possibilità di continuare nell’esercizio dell’attività, ma passa anche attraverso la possibilità di cedere ad altri la gestione della stessa» (in questi termini T.A.R. Veneto, sez. III, 16 febbraio 2022, n. 307).

A ciò si aggiunga che anche il previgente (e ora abrogato) art. 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 – in attuazione del quale è stato adottato il Regolamento de quo – conferiva ai comuni il potere di individuare una distanza minima da luoghi sensibili “entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo”, riferendo l’elemento di novità rilevante al profilo localizzativo dell’attività, piuttosto che a quello soggettivo del suo titolare.

Quanto, infine, al carattere personale e intrasmissibile della licenza (ex art. 8 T.U.L.P.S.), esso riguarda la generalità delle autorizzazioni di polizia ed è volto a garantire l’esercizio di un costante controllo sull’idoneità soggettiva del relativo titolare, profilo che però non rileva nel caso in esame. Il dato normativo non assume, invece, rilievo determinante ai fini della ricostruzione del significato da attribuire alle disposizioni in materia di localizzazione degli apparecchi da gioco e di tutela delle attività esistenti, aventi diversa ratio e specifica finalità. In conclusione, il Collegio ritiene che la deroga al rispetto delle distanze minime per le “attività già in esercizio”, di cui all’art. 10 del Regolamento comunale, debba interpretarsi nel senso di ricomprendere anche l’ipotesi di subentro in un’attività esercitata all’interno di locali nei quali gli apparecchi da gioco lecito siano stati installati (e regolarmente autorizzati) in epoca anteriore all’introduzione”.

Redazione Jamma
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