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Camera, imposta sugli intrattenimenti: ok in Commissione Finanze a Schema di decreto legislativo su tributi erariali minori

“Ciascuno dei primi nove titoli è dedicato a uno specifico tributo, in particolare: il Titolo I concerne le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; il Titolo II l’imposta sugli intrattenimenti; il Titolo III l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati; il Titolo IV l’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE); il Titolo V l’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax); il Titolo VI il canone RAI; il Titolo VII l’imposta sui servizi digitali; il Titolo VIII le tasse sulle concessioni governative; il Titolo IX i tributi e i diritti speciali. Infine, rileva che il Titolo X, recante disposizioni finali, dispone l’abrogazione delle norme il cui contenuto è confluito nel testo unico e stabilisce che il provvedimento entri in vigore il 1° gennaio 2026. Al testo unico sono inoltre annessi i seguenti allegati, in cui sono state trasposte le vigenti tabelle e tariffe relative ai richiamati tributi, apportandovi modifiche limitate all’aggiornamento in euro degli importi espressi in lire e all’adeguamento di alcuni richiami normativi ai sopravvenuti mutamenti normativi: allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; allegato 2, riguardante la tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti; allegato 3, concernente la tabella dell’imposta sulle transazioni finanziarie; allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative; allegato 5, relativo ai tributi speciali, composto dalle tabelle A, B, C, D, E e F”. Lo ha detto in Commissione Finanze della Camera Guerino Testa (FdI), relatore dello Schema di decreto legislativo recante il testo unico dei
tributi erariali minori, prima di formulare una proposta di parere favorevole, che è stata poi approvata dalla Commissione.

Ricordiamo che, come evidenziato da un recente dossier del Servizio Studi di Camera e Senato, il provvedimento prevede che “per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del gioco”.

Il testo aveva già ottenuto il parere non ostativo delle commissioni Finanze e Bilancio del Senato.

Redazione Jamma
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