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Gazzetta Ufficiale, pubblicato il decreto Omnibus: previsto taglio IVA su compravendita puledri e credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore di società sportive

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024 è stato pubblicato il decreto Omnibus. Il testo introduce un’importante misura in materia di ippica: la riduzione dell’Iva al 5% sulla compravendita dei puledri. In particolare, l’articolo 5 prevede, allo scopo di sostenere la filiera equina, l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita. Rilevante anche l’articolo 4 inerente il credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni
sportive dilettantistiche.

Di seguito i testi dei due articoli:

Art. 4

Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa’ sportive professionistiche e di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2024, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 2. L’investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa’ sportive professionistiche e societa’ ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e societa’ sportive professionistiche e societa’ ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione. Le societa’ sportive professionistiche e le societa’ ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, certificano di svolgere attivita’ sportiva giovanile. 3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. 4. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si applica, nei limiti di compatibilita’, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196, concernente «Regolamento recante modalita’ per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa’ sportive professionistiche e di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche». Sul sito internet del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e’ pubblicato con efficacia di pubblicita’ notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto gia’ previsto dall’articolo 3, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 6. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicita’, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attivita’ della controparte. L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con

versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 7. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette mensilmente, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d’imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell’andamento della spesa complessiva.

Art. 5

Modifiche alla disciplina in materia di IVA

1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ aggiunto, in fine, il seguente numero: «1-septies) erogazione di corsi di attivita’ sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto.». 2. Fino alla data di applicazione dell’articolo 5, comma 15-quater, del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui al comma 1 si applica sempreche’ le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 3. Le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 1-septies), introdotto dal comma 1 del presente articolo, e’ aggiunto il seguente: «1-octies) cavalli vivi destinati a finalita’ diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della nascita.». 5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l’anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

Redazione Jamma
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