Il Tribunale di Torino censura il modus operandi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in caso di accertata irregolarità della macchina ispezionata. La presenza di un sigillo antieffrazione tagliato non giustifica l’applicazione della sanzione massima di €. 10 mila a macchine, come previsto dall’art 110 co 9 lett f quater del T.U.L.P.S.
Al Tribunale di Torino è stato chiesto, tramite opposizione ad ordinanza ingiunzione, promossa dall’avvocato Massimiliano Ariano (nella foto), quale sia la sanzione da applicare ove l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), durante l’ispezione di una macchina, accerta la presenza di un TAGLIO dei «SIGILLI DI GARANZIA apposti sul guscio interno in corrispondenza della linea di apertura della scheda».
A contendersi il campo sono le due fattispecie di illecito contemplate nell’art 110 co 9 lett c) e lett. f quater del T.U.L.P.S.; mentre la prima prevede la sola sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di €. 4mila per ogni apparecchio di gioco e nessuna sanzione accessoria; la seconda prevede una sanzione amministrativa più elevata da €. 5mila a €. 50mila per ciascun apparecchio, oltre che la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio, da trenta a sessanta giorni.
Il Giudice adito, nel risolvere la questione, ha ritenuto propedeutico, ai fini della scelta del regime sanzionatorio da applicare, DISTINGUERE il caso della mera DIFFORMITÀ della macchina alle regole tecniche di cui al D.D. del 04.12.2003 dall’ipotesi, più grave dell’INTERRUZIONE O FALSATO COLLEGAMENTO ALLA RETE TELEMATICA tale da determinare la trasformazione dell’impianto di gioco da legale ad azzardo.
Accogliendo a pieno le ragioni avanzate dall’avvocato Ariano, il Giudice adito ha ritenuto che la mera non integrità del sigillo antieffrazione rappresenta una mera DIFFORMITÀ alle regole amministrative e non già un’ALTERAZIONE dell’impianto di gioco da legale ad azzardo e ciò comporta l’applicazione, non già del «più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto dal comma 9 lett. f quater ma di quello di distinto e meno grave previsto dalla lett. c)».
La sentenza in esame è di rilevante importanza in quanto censura il modus operandi dell’ADM che in automatico, senza soffermarsi sulla tipologia di difformità, applica il più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto dal cit. lett f quater, nonostante l’asssenza alcuna alterazione o interruzione al collegamento della rete telematica.