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Presunta vincita alla Vlt, Tribunale di Potenza: “Determinata solo da malfunzionamento e mai validata, non รจ dovuta”

Una recente pronuncia del Tribunale Civile di Potenza apre ad una serie di approfonimenti su questioni che attengono i rapporti tra giocatori e le diverse offerte di gioco, contratti e clausole relativi all’attivitร  di gioco e diritto alla vincita.

La vicenda da cui scaturisce la recente pronuncia del Tribunale lucano prende le mosse da un fatto noto per lo piรน agli addetti ai lavori e a chi ha seguito negli anni l’introduzione in Italia delle cosiddette Vlt, o videolotterie. Si tratta di una tipologia di apparecchi a vincita e intallati all’interno di sala specializzate. Tra il 2011 e il 2012 i sistemi Vlt vennero introdotti sul mercato italiani attraverso la rete di societร  concessionarie dello Stato. Uno di questi sistemi era stato realizzato dalla societร  Barcrest. Il 16 aprile 2012 la concessionaria che gestiva il sistema aveva riscontrato un grave malfunzionamento del sistema di gioco (una delle piattaforme VLT che utilizzava all’epoca) che aveva causato l’emissione di un numero eccezionalmente elevato di presunti biglietti โ€œjackpotโ€ per importi diversi, molti dei quali erano significativamente superiori al limite normativo per un biglietto vincente di 500.000 euro. Successivamente, alcuni giocatori in possesso di tali biglietti โ€œjackpotโ€ ( i totale 252) avevano citato in giudizio la concessionaria, chiedendo il pagamento degli importi indicati sui biglietti โ€œjackpotโ€ e/o il risarcimento dei danni.

Da allora si รจ susseguito un lingo contenzioso nonostante la societร  concessionaria avesse comunicato al mercato che nessun โ€œjackpotโ€ รจ stato validamente assegnato in quella data. Se qualche giocatore si รจ limitato a rivendire vincite da 500.000 euro, altri sono arrivati a diversi milioni di euro. In totale sono stati avviati circa un centinaio di cause, che in quasi la totalitร  dei casi si sono concluse con sentenze sfavorevoli ai giocatori con tribunali di tutta Italia che hanno riconosciuto l’inesistenza della vincita del jackpot. Ad oggi quelle rimaste ancora da discutere sono pochissime. L’ultima in ordine di tempo, per l’appunto, รจ stata pronunciata dal giudice monocratico Lucia Gesummaria, che ha contribuito a fissare alcune questioni chiave circa il diritto dei giocatori.

Uno dei primi aspetti รจ relativo alla competenza territoriale della materia del gioco.

โ€œLa disciplina relativa al foro del consumatore โ€“ esclusivo o speciale e, come tale, prevalente rispetto ai fori individuati alla stregua degli artt. 18,19 e 20 c.p.c. โ€“ รจ applicabile anche ai contratti di video lotteria, configurandosi le attivitร  dei concessionari che consentono agli utilizzatori di parteciparvi, dietro corrispettivo, come prestazione di servizi ex art. 49 del Trattato CEโ€, si legge nella sentenza.

In particolare, la disciplina di tutela del consumatore posta (โ€ฆ) รจ funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilitร  di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertร  di determinazione del contenuto del contratto. (โ€ฆ) Evidente รจ pertanto come mediante l’unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale il professionista puรฒ invero affermare la propria autoritร  (di fatto) contrattuale sul consumatore ( โ€ฆ.).

Nel merito del sistema di gioco delle Vlt a cui si fa riferimento nella causa il giudice sottolinea la presenza di un โ€œprocedimento di validazione a cui procede lโ€™operatore di cassa (โ€ฆ.) – le sale di gioco dispongono infatti della c.d. PVU, ossia del sistema software/hardware. denominato โ€œUnitร  di Convalida di Pagamentoโ€ che รจ specificamente deputato a eseguire le operazioni di convalida anche attraverso la lettura del codice a barre stampato sulla โ€œricevutaโ€ stessa; (โ€ฆ) se la procedura ha esito positivo (ed รจ, cioรจ, verificata la coincidenza tra la combinazione generata dal sistema centrale e il codice generato dalla singola VLT), e solo in tal caso, si realizzano i necessari presupposti della vincita e sorge il diritto del giocatore di esigere il relativo pagamento della vincita.โ€

Le norme del regolamento di gioco definite dal gestore del concorso e formalmente approvate dall’ADM come gestore e regolatore del gioco pubblico hanno natura di clausole contrattuali e vengono accettate dal giocatore con il solo fatto della effettuazione della giocata; come clausole sono vincolanti per i giocatori โ€œpur senza la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 cod.civ., comma 2, atteso che essa trova idoneo equipollente nella grande pubblicitร  e diffusione del regolamento stesso, predisposto proprio al fine di richiamare l’attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esso inerentiโ€.

Tornando alla presunta vincita alla Vlt, cosรฌ come da rivendicazione del giocatore, รจ evidente per il tribunale lucano che โ€œaffinchรฉ il giocatore possa ottenere la somma di denaro corrispondente alla sua possibile vincita non รจ, dunque, sufficiente che lo stesso ottenga dal terminale VLT il rilascio di una ricevuta come quella posta da controparte a fondamento della propria pretesa, ma occorre che venga verificata la validitร  della vincita: solo se la ricevuta sarร  valida il pagamento verrร  effettuatoโ€.

Quindi, il possesso della ricevuta indicante la vincita non รจ l’unico presupposto per ottenere il pagamento della somma ivi indicata ma รจ necessario a tal fine il superamento di una apposita procedura di verifica, determinante la validazione della vincita.

โ€œIn tema di lotterie autorizzate di cui all’art 1935 cc, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitร , le ricevute di tutte lotterie non sono qualificabili come titoli di credito ex art. 1992 cc. in quanto mancanti dei requisiti di ‘letteralitร ’ o ‘cartolaritร ’ e autonomia’ (โ€ฆ) ma il diritto del giocatore ad avere la vincita va determinato sulla base delle regole del contratto di lotteria, che possono prevedere anche condizioni estranee al biglietto stesso (…). A tale riguardo, le ricevute vincenti di giochi quali ad es il ‘Totocalcio’, i biglietti rilasciati dalle ricevitorie dei vari giochi, gli scontrini e i tagliandi relativi a scommesse e lotterie (anche istantanee) hanno la natura di meri ‘documenti di legittimazione’ ai sensi dell’art. 2002 c.c., i quali ‘servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione’, ma non incorporano alcun dirittoโ€.

Per concludere la pretesa vincita non รจ stata validata dal sistema dal momento che l’emissione del ticket รจ stata determinata unicamente dal malfunzionamento del sistema di gioco.

Questโ€™ultima circostanza ha trovato conferma nella perizia tecnica dalla quale รจ emerso che nel caso di specie nel sistema di gioco ci sono state piรน di una anomalia oltre che nella determinazione degli importi anche nel fatto che nonostante siano intercorsi errori durante il flusso di gioco, il processo sia andato avanti fino alla generazione del biglietto. Il perito ha inoltre concluso che dallโ€™esame dei files e dalla ricostruzione del flusso di gioco, dal punto di vista informatico non c’erano i presupposti per validare il biglietto risultato vincente, perchรจ il flusso del gioco รจ stato caratterizzato da piรน di un errore nei diversi stati della procedura di gioco. (cm)

Redazione Jamma
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