“Un emendamento a firma del nostro Gruppo propone il termine di differimento per l’IVA al 5 per cento sulle cessioni dei cavalli destinati a finalità diverse da quelle alimentari. Secondo il testo attuale, l’aliquota ridotta si applica entro i diciotto mesi dalla nascita: con l’entrata in vigore di questo emendamento – che non è banale – il nuovo margine temporale sulla vita del puledro, che si conteggia per l’aliquota ridotta, diventa il 31 dicembre dell’anno successivo. Diamo una risposta concreta a un’esigenza che da anni il settore ci chiede”. Lo ha detto il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio (in foto), intervenendo in Aula nell’ambito dell’esame del decreto Omnibus.
Di seguito i riferimenti all’ippica contenuti nell’articolo 5 (Modifiche alla disciplina in materia di IVA):
“4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 1-septies), introdotto dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
« 1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della nascita. ».
5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l’anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze”.