HomeDirittoTotem e gioco d'azzardo, Giudice Tributario annulla cartella da 200.000 euro: le...

Totem e gioco d’azzardo, Giudice Tributario annulla cartella da 200.000 euro: le scommesse vanno dimostrate

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro ha annullato due cartelle di pagamento per un totale di 200.000 euro circa per il mancato versamento delle imposte per un biennio contestato al titolare di un esercizio commerciale della provincia di Catanzaro all’interno del quale, a seguito di un controllo effettuato nel 2022, era stata riscontrata la presenza di tre personal computer collegati alla rete Internet, dai quali era possibile connettersi a piattaforme di gioco e di scommesse fornite on line da soggetti autorizzati e non autorizzati.

Risultavano presenti all’interno del locale dei palinsesti cartacei di gioco (e cioè l’elenco di tutte gli eventi sportivi e le relative quote per poter scommettere) e dei monitor che riportavano gli eventi su cui scommettere.

Con i due avvisi d’accertamento l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha dunque calcolato l’imposta unica per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro ai sensi dell’art. 1, comma 646, lett. b) l. 23 dicembre 2014, n. 190. L’imposta accertata ammontava a € 96.120,00 per l’anno 2017 e a € 100.980,00 per l’anno 2018.

L’amministrazione ha irrogato anche, ai sensi dell’art. 5, comma 1 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione fiscale, fissata in € 147.063,00 per l’anno 2017 ed € 154.499,40 per l’anno 2018, oltre alla chiusura dell’esercizio per tre mesi.

Con il ricorso è stato richiesto di annullare i due atti.

La Corte ha accolto il ricorso osservando che “il presupposto impositivo individuato dall’art. 1, comma 646, lett. b) l. n. 190 del 2014, è la messa a disposizione del pubblico di apparecchi idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni. In tal caso, è dovuta l’imposta unica secondo l’aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per 365 giorni «di presunta operatività dell’apparecchio». La norma pone, evidentemente, una presunzione che, per essere conforme agli artt. 24 e 53 Cost. non può essere iuris et de iure, ma deve poter essere superata dalla prova contraria fornita dal contribuente”.

Nel caso specifico il ricorrente ha depositato consulenza tecnica stragiudiziale con la quale il tecnico incaricato ha sostenuto che, dai dati contenuti nei personal computer, sottoposti a sequestro dal personale della Questura di Crotone e successivamente da lui esaminati, emerge che non vi sia stata alcuna scommessa negli anni 2017 e 2018.

D’altra parte, la presenza, all’interno dell’esercizio commerciale, di palinsesti cartacei e di monitor per seguire gli eventi sportivi nel marzo del 2022 non è utile a ritenere, in contrasto con i dati forniti dall’esperto di parte, che negli anni i tre personal computer venissero usati per effettuare scommesse.

Articoli correlati