Il difensore, Avv. Michele Savarese: โSpero che questa autorevole pronuncia possa evitare tanti processi che ingolfano inutilmente le aule di giustiziaโ
La Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione della responsabilitร penale del titolare dellโ internet point in cui gli avventori effettuano scommesse on line. In questโ ultimo caso, finalmente dopo otto anni, D.F., titolare di un internet point nel centro di Mantova, ha concluso positivamente lโiter giudiziario che lo vedeva imputato per il reato di esercizio abusivo di attivitร di gioco e scommesse, punito dal noto art. 4 della legge n. 401/1989.
I fatti risalgono al mese di Giugno del 2015, quando a seguito di un controllo effettuato da personale dellโAgenzia delle Dogane e dei Monopoli nel locali adibiti ad internet point, venne denunciato il titolare, solo perchรฉ nella cronologia di un personal computer risultava il collegamento ad un sito di allibratori stranieri.
D.F. รจ stato assistito dallโAvv. Michele Savarese (in foto), specializzato nella materia di giochi e scommesse ed in particolare nei rapporti tra il diritto penale italiano e quello comunitario.
Il difensore, sin dal giudizio di primo grado ha sempre sostenuto che non poteva essere mosso alcun rimprovero al suo assistito che rimaneva estraneo alla condotta di chi, allโinterno del locale, eventualmente effettuava scommesse.
I Giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 50169 del 2023, le cui motivazioni sono state depositate di recente, hanno condiviso tale tesi assolvendo lโ imputato ed affermando testualmente che: โil gestore di un internet point non risponde del reato in esame per lโutilizzo, da parte di un avventore che si colleghi al computer messo a disposizione, di un conto personale per effettuare giocate on line su siti di allibratori stranieriโ.
โDurante il dibattimento – afferma lโAvv. Savarese –, abbiamo utilizzato le stesse dichiarazioni rese dagli operatori di polizia giudiziaria e dai funzionari dellโ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentando al Tribunale di Mantova ed alla Corte dโ Appello di Brescia che non poteva essere addebitata alcuna responsabilitร penale ad un soggetto che, anche in ottemperanza del diritto alla riservatezza, non รจ tenuto a controllare i siti in cui si collegano gli avventori del suo locale. Del resto – prosegue l’avvocato -, deve essere eventualmente lโautoritร governativa a non consentire la connessione di presunti siti di gioco illegale nel territorio nazionale. Invece nel caso di specie e purtroppo in tanti altri, vengono trascinati in tribunale soggetti del tutto estranei a qualunque condotta di raccolta di scommesseโ.