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AGCOM archivia procedimento sanzione per pubblicità a gioco d’azzardo: violazione solo se c’è compenso

L’AGCOM ha proceduto ad archiviare il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del titolare di un canale Tik Tok ritenendo che avesse condiviso video in violazione del divieto di pubblicità al gioco d’azzardo. 

“ A valle dei riscontri emersi – si legge nella delibera dell’11 settembre- a conclusione dell’istruttoria svolta e, in particolare, alla luce di quanto osservato dalla parte nelle memorie difensive prodotte e  in sede audizione, si ritiene che non sia integrata la fattispecie violativa descritta e sanzionata dalla norma avuto specifico riguardo alla mancanza di ogni rapporto contrattuale con la piattaforma o con altro soggetti dediti al gioco d’azzardo e soprattutto di un corrispettivo per l’attività che si è risolta nel mera riproposizione di un video altrui.  Tale conclusione risulta avvalorata dal parere reso dal Servizio giuridico in data 26 agosto 2024 (prot. 223340) in cui è stato osservato che “ai fini dell’integrazione del divieto dell’art. 9 del c.d. decreto dignità occorre quindi che vi sia anche un “compenso” valorizzabile in termini economici, generato dall’attività promozionale di un gioco a pagamento e/o d’azzardo, il quale conseguentemente costituisce, al contempo, il parametro per la quantificazione della sanzione da irrogare, nonché un elemento costituivo del fatto, su cui occorre effettuare un’istruttoria ad hoc.  Il valore della pubblicità (e/o sponsorizzazione) vietata dovrà infatti essere ricostruito sulla base di tutte le forme di “profitto” derivanti da un determinato messaggio pubblicitario (diretto o indiretto) contenuto in un determinato sito/canale/account. Fra di esse rientrano certamente gli accordi commerciali eventualmente intervenuti fra il titolare del sito/canale/account medesimo e la piattaforma on-line e già considerati nei procedimenti avviati contro quest’ultima (fra cui ad esempio quelli in base ai quali è 

stato acquistato lo status di partner verificato), volti a ottenere compensi dalla pubblicità in questione. Non può nondimeno escludersi a priori che, oltre a tale forma di remunerazione economica, ve ne siano anche altre che non sono state già valorizzate nell’istruttoria dei procedimenti avviati contro le piattaforme on-line, eventualmente derivanti direttamente dal programma di affiliazione in concreto prescelto dal sito e/o dal traffico di visualizzazioni in concreto generato”.

Redazione Jamma
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