Nel periodo tra il 2 agosto 2022 e il 17 marzo 2023 sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità GCOM nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate da diversi content creator attraverso svariate piattaforme per la condivisione di video tra le quali “YouTube”.
In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di
lavoro istituitosulla predetta piattaforma di condivisione video sopra richiamata, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Google Ireland Limited per le violazioni commesse da diversi content creator tramite numerosi video diffusi presso i rispettivi canali, conclusosi con l’adozione della delibera del 5 dicembre 2023.
Per quanto qui di interesse, dai verbali di chiusura delle attivitĂ preistruttorie del 14
marzo 2023 e del 20 marzo 2023 e dalla relazione del coordinatore del gruppo di lavoro sugli esiti degli accertamenti svolti è emersa la violazione da parte del canale YouTube denominato “Mondo Snack” .
In considerazione del fatto che l’articolo 9 del Decreto Dignità individua, al comma
2, una pluralità di soggetti (“committente, del proprietario del mezzo o del sito di
diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o
attività ”) tutti parimenti responsabili non in solido degli illeciti in parola, ha chiesto con
nota del 13 giugno 2023 alla società Google Ireland Limited di voler trasmettere gli elementi identificativi dei vari content creators, nonché ogni ulteriore
informazione al fine di poter individuare compiutamente tali soggetti, per i seguiti di
competenza ai sensi del citato articolo 9, tra cui il titolare del predetto canale YouTube.
Con nota del 29 giugno 2023 la predetta societĂ ha trasmesso le
informazioni richieste.
Pertanto, l’Autorità ha inoltrato tali informazioni al Nucleo Speciale Beni e Servizi
(Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza, al fine di svolgere le
conseguenti indagini, eventualmente anche attraverso ispezioni, volte all’esatta
individuazione dei predetti content creator presso la piattaforma YouTube.
Parimenti, sono state, altresì, trasmesse alla Guardia di Finanza anche le ulteriori
informazioni relative ad altri procedimenti sanzionatori relativi ad altre piattaforme di
condivisione di video .
La Guardia di Finanza, a valle delle attività svolte ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali content creators presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui d’interesse, che il canale YouTube “Mondo Snack”.
PiĂą precisamente, dalla navigazione presso il richiamato servizio di condivisione di
video YouTube è stata rilevata sul predetto canale di molteplici video con contenuto di
promozione o comunque di pubblicitĂ , anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con
vincite di denaro.
Dall’esame dei video contestati, caratterizzati tutti dalla medesima linea editoriale,
emerge chiaramente che si tratta di contenuti in cui l’utente creator promuove
l’esperienza di gioco, così realizzando quell’incitamento ad accedere ai giochi con vincite
in denaro che il Decreto dignitĂ ha inteso vietare.
Infatti, si tratta di video di medesimo contenuto editoriale, in cui il content creator
gioca, in ciascun video, a un gioco con vincite in denaro.
L’evidente natura pubblicitaria di ciascun contenuto rende lo stesso profondamente
diverso dai servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi
competitors, fattispecie per la quale le citate Linee guida introducono, al ricorrere di
determinate e puntuali condizioni, un’eccezione.
L’AGCOM ha ordinato alla Ditta Individuale titolare del canale Youtube
- di pagare la sanzione amministrativa di euro 55.000 (cinquantacinquemila), al
netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle
disposizioni contenute nell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96; - di non caricare sulla piattaforma YouTube nuovi contenuti identici o equivalenti
a quelli sopra identificati e descritti in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del
Decreto; - di rimuovere dalla piattaforma YouTube contenuti ivi presenti che siano in
violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto, qualora la parte non vi abbia
giĂ provveduto, ancora disponibili, entro e non oltre sette giorni dalla data di
notifica del presente provvedimento, e di darne comunicazione all’Autorità entro
10 giorni dall’avvenuta rimozione