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AGCOM, sanzione da 50.000 euro a Assopoker per violazione divieto pubblicitĂ  al gioco d’azzardo su Facebook

L’AGCOM ha sanzionato il titolare della ditta Assopoker (come fa profilo Facebook) per la violazione del divieto di pubblicitĂ  al gioco d’azzardo. La violazione si sarebbe concretizzata attraverso la pubblicazione di video su Facebook.

“Nel periodo dal 2 agosto 2022 al 2 maggio 2023 sono pervenute diverse segnalazioni
all’Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto
dignitĂ  effettuate attraverso diverse piattaforme per la condivisione di video quali
“TikTok”, “Youtube”, “Instragram”, “Facebook” e “Twitch”, mediante diversi account,
per quanto qui d’interesse, riconducibili ad un content creator.

In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di
lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sulla sopra richiamata piattaforma di
condivisione video, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della
societĂ  Meta Platforms Limited per le violazioni commesse da diversi content creator
tramite un elevatissimo numero di video diffusi presso i rispettivi canali, conclusosi con l’adozione della delibera n. 331/23/CONS del 20 dicembre 2023.

Per quanto qui di interesse, dai diversi verbali di chiusura del 2, 5 e 9 maggio 2023 e
dalla relativa relazione del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n.
17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti dell’11 maggio 2023 è emersa la violazione
del divieto da parte del profilo Facebook “Assopoker”.

In considerazione del fatto che l’articolo 9 del Decreto Dignità individua, al comma
2, una pluralità di soggetti (“committente, del proprietario del mezzo o del sito di
diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività”) tutti parimenti responsabili non in solido degli illeciti in parola, ha chiesto con nota del 21 luglio 2023 (prot. n. 195813) alla società Meta Platforms Ireland di voler trasmettere gli elementi identificativi dei vari content creators, nonché ogni ulteriore informazione al fine di poter individuare compiutamente tali soggetti, per i seguiti di competenza ai sensi del citato articolo 9, tra cui il predetto profilo “Assopoker”;

Con nota del 25 agosto 2023 la predetta societĂ  ha trasmesso le informazioni richieste.
Pertanto, l’Autorità ha inoltrato tali informazioni al Nucleo Speciale Beni e Servizi
(Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza, al fine di svolgere le
conseguenti indagini, eventualmente anche attraverso ispezioni, volte all’esatta
individuazione dei predetti content creator presso la piattaforma YouTube.
Parimenti, per completezza si rappresenta che sono state, altresì, trasmesse alla
Guardia di Finanza anche le ulteriori informazioni relative ad altri procedimenti
sanzionatori relativi ad altre piattaforme di condivisione di video (10 maggio 2023 (prot. n. 124785, 15 maggio 2023 prot. n. 0129479, 7 agosto 2023 prot. n. 0209885, 19 ottobre 2023 prot. n. 0268048).
Con nota prot. 1603 del 3 gennaio 2024, successivamente integrata con nota del 22
marzo 2024 (prot. n. 87420), il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli elenchi dei
soggetti identificati quali content creators presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso che l’account Facebook “Assopoker” risulta essere gestito dalla ditta Individuale NICYBOOKS.

L’AGCOM ordina di non caricare sulla piattaforma Facebook nuovi contenuti identici o equivalenti a quelli sopra identificati e descritti i cui contenuti siano in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto; di rimuovere dalla piattaforma Facebook eventuali contenuti ivi presenti che siano in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto, qualora la Ditta Individuale non vi abbia giĂ  provveduto, ancora disponibili, entro e non oltre sette giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, e di darne comunicazione all’AutoritĂ  entro 10 giorni dall’avvenuta rimozione all’indirizzo di posta certificata agcom@cert.agcom.it.

Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, dagli elementi acquisiti in
istruttoria, trattandosi di una ditta individuale per la quale non sussiste obbligo di
redazione di bilancio depositato presso la banca dati “Telemaco” del Registro delle
Imprese, non risulta possibile stabilire la dimensione economica della stessa
RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle
disposizioni contestate con atto n. 14/24/DSDI nella misura corrispondente ad euro
50.000,00 (cinquantamila,00) per la violazione riscontrata presso l’account Facebook
“Assopoker”.

Redazione Jamma
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