HomeAttualitàCED-PVR collegato ad operatore estero: Tribunale di Roma assolve

CED-PVR collegato ad operatore estero: Tribunale di Roma assolve

Interessante sentenza depositata il 12 luglio 2024 dal Tribunale penale di Roma. L’imputato era stato tratto a giudizio perché, nel 2017, intratteneva un rapporto contrattuale con un operatore maltese dotato di licenza per la raccolta a distanza conferita da MGA, ma privo di concessione italiana. La denuncia era scattata per il delitto dell’art.4 legge 401/89, sulla base di presunta attività di intermediazione, ricavata dalla presenza di palinsesti, di schedine relative a giocate, di computer al pubblico e vetrofanie riconducibili all’operatore trasfrontaliero. Ad avvalorare la tesi dell’accusa il fatto che l’imputato avesse chiesto il titolo di cui all’art.88 Tulps, ricevendo un diniego per via della carenza del titolo concessorio in capo alla società maltese.

La difesa, sostenuta dall’avv.Marco Ripamonti, ha argomentato come non potesse ravvisarsi alcuna intermediazione e come, in assenza di tale attività intermediativa, la funzione svolta dal centro di mera messa a disposizione di computer, ancorchè utilizzati dai clienti per scommettere e giocare sul portale maltese, fosse pienamente lecita poichè assimilabile alla attività di un punto di ricarica e riconosciuta nell’ambito della Sentenza della Corte di Giustizia Biasci. La difesa ha, comunque, sostenuto la non colpevolezza dell’imputato, anche se da ritenersi intermediario, avendo quest’ultimo presentato istanza di licenza di pubblica sicurezza e dimostrando come la società maltese, che gestiva all’epoca qualche decina di centri collocati nella sola zona di Roma nord, fosse stata discriminata ai fini dell’accesso alla procedura di regolarizzazione per emersione, che disponeva una sorta di sbarramento ad almeno 50 unità aperte ed operanti, per poter effettuare la regolarizzazione.

Il Tribunale ha accolto il primo dei temi trattati, osservando testualmente quanto segue: “In particolare, la testimonianza resa dall’operante non ha consentito di ricostruire in termini univoci se il gestore del centro servizi si limitasse a svolgere un’attività di mero supporto tecnico tramite postazione internet a beneficio degli scommettitori titolari di contratti di gioco personali, ovvero esercitasse effettiva attività di intermediazione, raccogliendo giocate, rilasciando ricevute dopo aver riscosso il denaro dagli scommettitori, nonchè provvedendo al pagamento delle vincite…In definitiva si rileva che, in concomitanza con l’accertamento compiuto dal testimone operante, nei locali sede dell’attività commerciale non si constatava la presenza di clienti nè si perfezionava alcuna scommessa; non venivano effettuate verifiche sulle causali e sulla provenienza degli scontrini di giocate rinvenuti; non venivano effettuate verifiche sui terminali nè accertata l’esistenza di flussi finanziari tra l’operatore a l’allibratore estero; non venivano ricostruite le modalità di raccolta delle scommesse e l’esistenza di un conto giochi“.

Da ciò l’assoluzione con formula “il fatto non sussiste”.

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