Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, la cui udienza si è tenuta lo scorso 30 agosto, relativa alla sanzione da 400.000 euro irrogata da AGCOM ad una società per violazione delle disposizioni contenute nell’art. 9 del DL 87/2018, convertito dalla legge 96/208, ovvero violazione del divieto di pubblicità al gioco d’azzardo su diverse piattaforme social.
Il Tar ha negato la concessione della tutela cautelare mancando “il pregiudizio grave e irreparabile propedeutico”.
Per il giudice “non sono stati evidenziati elementi tali da consentire una completa delibazione sui profili evidenziati nel decreto cautelare n. 3445/2024 (criterio del cumulo, violazione del principio di proporzionalità correlato alle condizioni economiche della ricorrente; rideterminazione della sanzione irrogata): profili connotati, peraltro, da una complessità incompatibile con la delibazione propria della presente fase cautelare” e “allo stato permane il mero avvertimento di futura ingiunzione (“sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/1981”)”.