La Sezione Seconda del TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto da una sala bingo attiva in Emilia Romagna e colpita dall’alluvione, che è stata esonerata dal pagamento del canone mensile. La società ricorrente, rappresentata dagli avvocati Luca Giacobbe, Matilde Tariciotti e Claudia Menichini, aveva contestato l’errata applicazione delle disposizioni e dei principi generali in materia di concessioni amministrative da parte della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che non aveva accolto l’istanza di esonero dal pagamento del canone presentata dalla ricorrente.
“Il Collegio – si legge nella sentenza – ritiene che il ricorso sia fondato nei limiti che di seguito si illustrano. In primo luogo si rileva che il provvedimento impugnato è inficiato da un evidente difetto di motivazione in quanto il diniego dell’esonero viene argomentato esclusivamente in relazione alla mancata previsione legislativa di una specifica esenzione dal versamento del canone laddove l’istanza della ricorrente si fondava, invece, sulla pretesa che il canone non fosse dovuto in quanto la raccolta non poteva essere esercitata per causa non imputabile alla società ricorrente ma dovuta a forza maggiore (ossia gli eventi alluvionali).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbe dovuto accogliere l’istanza di esonero dal pagamento del canone presentata dalla ricorrente quantomeno per il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal D.L. 1° giugno 2023, n. 61 (ed eventuali sue proroghe).
La non contestata riconducibilità dell’inagibilità della sala agli eventi alluvionali doveva necessariamente, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratti, condurre alla positiva valutazione dell’istanza quantomeno per il periodo in cui il legislatore aveva ritenuto di riconoscere la sussistenza di uno stato di emergenza nel territorio in questione.
Sebbene la normativa emergenziale non prevedesse espressamente l’esonero dal pagamento del canone concessorio, la ratio legis – chiaramente di favore e agevolazione per la popolazione colpita dall’alluvione – avrebbe dovuto anch’essa condurre all’accoglimento dell’istanza seppur limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza.
Non è, infatti, legittima la pretesa della ricorrente di ottenere l’esonero dal pagamento del canone sino alla data imprecisata di ripristino dell’operatività della sala in quanto laddove tali lavori dovessero avere una durata superiore a quella dello stato di emergenza, ben potrebbe la ricorrente richiedere il trasferimento, anche solo temporaneo, presso altri locali.
Ciò detto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con la conseguenza che ADM dovrà rideterminarsi sull’istanza presentata dalla ricorrente nel rispetto dei limiti conformativi derivanti dalla presente decisione, fatta salva la possibilità di richiedere una ulteriore estensione della garanzia per il periodo ritenuto necessario a tutelare le ragioni creditorie dell’amministrazione.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della novità della questione, il Collegio ritiene che le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti”.