È in vigore a partire da oggi, 8 agosto 2024, il Decreto Legislativo n.110 del 29 luglio 2024, n. 110 recante Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.
Il provvedimento contiene una serie di disposizioni, tra cui quelle in materia di resa di conto.
All’articolo 17 è previsto che “I soggetti che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici a fronte di un corrispettivo, comunque configurato, per l’attività svolta, devono la resa del conto, salvo che non siano tenuti per legge a specifiche rendicontazioni che consentono alla competente amministrazione la verifica dell’adempimento degli obblighi di riscossione e riversamento. In questi casi, è l’amministrazione stessa a trasmettere annualmente e telematicamente alla Corte dei conti il riepilogo dei dati forniti dalle persone incaricate della riscossione.
Al comma 2 “L’Agente nazionale della riscossione e i gestori delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, restano tenuti alla resa del conto prevista dagli articoli 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
“Nel settore del gioco pubblico -si legge al comma 3 – se la contabilizzazione dei flussi finanziari è centralizzata presso un unico soggetto concessionario, solo quest’ultimo è tenuto alla resa del conto. I concessionari per l’esercizio di giochi pubblici per i quali la base imponibile dell’imposta è costituita dalla differenza fra raccolta e vincite non sono tenuti alla resa del conto”.
Il Decreto Legislativo n.110 del 29 luglio 2024, n. 110 recante Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2024.