Depositate le motivazioni con cui, all’esito dell’udienza del 3 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Sicilia, in accoglimento di ricorso presentato da esercente, assistito dall’avv. Marco Ripamonti (nella foto) del Foro di Viterbo, ha annullato l’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con cui era stata richiesta imposta unica su giochi e scommesse per 565 mila euro tra imposta, sanzioni ed interessi.
Di seguito uno stralcio delle motivazioni della Sentenza, tutta incentrata sull’onere della prova: “Ebbene, questa Corte rileva che l’ADM, né con l’avviso di accertamento né, tantomeno, con il PVC, cui tale avviso fa espresso riferimento e rinvio, redatto degli agenti del Commissariato di *** in sede di ispezione, ha fornito la prova che i computer rinvenuti all’interno dell’esercizio commerciale del ricorrente fossero effettivamente apparecchi che consentivano la vincita in denaro, che gli stessi fossero effettivamente collegati telematicamente al sito Web (Game Twist casinò) e che tale attività – circostanza questa che integra la condotta illecita – fosse stata predisposta ed organizzata sotto l’aspetto tecnico ed operativo dal ricorrente quale titolare dell’esercizio commerciale dove erano stati rinvenuti i quattro computer. Risulta di tutta evidenza, pertanto, che l’attività ispettiva e di verifica operata dagli agenti del Commissariato di ***, nonché la conseguenziale pretesa impositiva posta in essere dall’ADM sono inficiate da consistente carenza probatoria che non consentono a questa Corte di valutare le contestazioni che vengono mosse all’odierno ricorrente e ciò in ragione del fatto che, come si è già avuto modo di evidenziare, gli atti e le attività posti essere non sono sostenuti da sufficienti elementi probatori volti a dimostrare la sussistenza dei fatti che integrano la violazione di cui all’art.1 comma 646, lettera b) legge 23.12.2014, n.190. Per completezza, in definitiva, il Collegio ritiene che la resistente ADM si sia sottratta all’onere della prova, che pure le incombeva, di dimostrare che i quattro computer rinvenuti nell’esercizio commerciale del *** fossero effettivamente predisposti ed operativi per la vincita in denaro, che gli stessi fossero effettivamente collegati telematicamente al sito Web (Game Twist casinò) e che tale attività fosse stata predisposta ed organizzata sotto l’aspetto tecnico ed operativo dal ricorrente”.