HomeAttualitàCassazione conferma reato di frode per il tabaccaio che vendeva GrattaeVinci già...

Cassazione conferma reato di frode per il tabaccaio che vendeva GrattaeVinci già grattati e riscuoteva quelli vincenti

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per frode e concorso nel reato per i due titolari di un punto di gioco all’interno del quale erano stati rinvenuti biglietti Gratta e Vinci alcuni dei quali non solo presentavano delle piccole abrasioni sulla parte argentata che celava il codice di controllo, ma erano stati anche validati, sebbene non ancora venduti; b) che quest’ultima circostanza costituiva una anomalia nella procedura di vendita, dal momento che l’accettazione dei biglietti costituiva un passaggio necessario al momento in cui pervenivano presso la rivendita al fine di confermarne la presa in carico del rivenditore, mentre la ‘validazione’ era un momento eventuale ed interveniva solo dopo la vendita del titolo al fine di controllare e confermare che quel determinato biglietto fosse vincente.

L’accertamento sul punto vendita gestito dagli imputati prendeva le mosse da un esposto presentato alcuni anni fa dal vice presidente provinciale dell’Associazione nazionale tabaccai, che aveva personalmente ricevuto delle doglianze da parte di alcuni clienti che si erano lamentati di aver acquistato, presso il punto vendita degli imputati, biglietti presentanti delle abrasioni che consentivano di leggere le prime tre cifre del codice di controllo e così accertare previamente se quel biglietto fosse vincente o meno. I biglietti perdenti  erano stati consegnati al denunciante e da questi alle forze di polizia. La titolare dell’esercizio commerciale aveva denunciato esserle pervenuti 180 biglietti presentanti tutti delle abrasioni, 172 dei quali aveva consegnato agli accertatori al momento del loro accesso, biglietti risultati tutti già ‘validati’, nonostante rimasti invenduti.

Secondo quanto riferito dal teste, dipendente della Lottomatica, era impossibile che l’abrasione dei biglietti potesse avvenire in una fase precedente la consegna ai rivenditori. I due accusati avevano ottenuto la vincita di un importo da 1.000,00 euro in cinque occasioni tra luglio 2016 e novembre 2017.

A fronte di tali elementi di fatto, i giudici di merito hanno escluso, con motivazione logica e coerente- secondo la Corte di Cassazione chiamata a decidere sul ricorso dei due-  che l’alterazione dei biglietti potesse non essere attribuita agli imputati, non potendo essa intervenire durante il processo di produzione, stampa e distribuzione dei biglietti caratterizzato da ,stringenti controlli, né attraverso un accesso telematico esterno, dal momento che la rete informatica dei punti vendita era una rete chiusa, ma dovendo necessariamente essere eseguita attraverso un POS da azionare con un PIN associato al solo titolare della rivendita, ed essendo stata operata la validazione dei biglietti stessi proprio presso il punto vendita ed in epoca precedente l’accesso dei militari. Tanto per individuare e separare i biglietti vincenti e destinare alla vendita i biglietti perdenti, così ingannando il cliente finale che otteneva la consegna di un bene di cui era già stata accertata la caratteristica di biglietto perdente. Quanto alle dichiarazioni del gestore precedente l’edicola facente capo agli imputati, i giudici di secondo grado hanno affermato che non risultavano registrate doglianze del predetto relative a pacchi già grattati, e questo nonostante la società distributrice dei tagliandi registrasse e conservasse tutte le richieste di assistenza, ivi compresi la data e l’ora della richiesta, il tipo di richiesta stessa e le modalità di risoluzione prospettate da Lottomatica. Alla stregua di quanto esposto e sulla base del perimetro che delimita il sindacato di legittimità, la Corte non ha ravvisato vizi di illogicità o di contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata.

Redazione Jamma
Redazione Jammahttps://www.jamma.tv/
Il quotidiano del gioco legale
Articoli correlati