Anche nel caso di revoca della licenza di sala giochi va rispettato il principio di partecipazione procedimentale
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro il decreto emesso dal Questore di Palermo, recante revoca della licenza di pubblica sicurezza per la gestione del punto di gioco sportivo presso il locale adibito a rivendita tabacchi di Palermo.
Il provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, si fonderebbe in maniera errata sul legame familiare tra lo stesso e due persone colpite da misura cautelare personale.
“Anche a seguito dei recenti interventi legislativi, deve pertanto affermarsi che la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/90 è un istituto di applicazione generale nell’ambito dei procedimenti amministrativi destinati a concludersi con una decisione individuale finalizzato a introdurre e sviluppare il contraddittorio nello svolgimento della funzione amministrativa, come concordemente ribadito anche dalla dottrina più attenta”, scrive il Consiglio di Stato.