Il Tar Lazio, con sentenza del 18 luglio 2024, ha respinto il ricorso dei titolari di una società concessionaria del Bingo contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’annullamento della Determinazione Direttoriale, a firma del Direttore Generale dell’ADM, recante la decadenza della Concessione.
“ADM – si legge nella sentenza – ha fornito prove dirimenti e puntuali (id est i verbali di sopralluogo e l’estratto dei dettagli dell’ultima partita giocata presso la sala bingo) del mancato svolgimento di qualsiasi attività di sala bingo per l’intero periodo compreso tra il 3 ottobre 2020 e la data di decadenza dalla concessione (22 marzo 2023);
se per un verso è vero che l’interruzione dell’attività è stata inizialmente cagionata da cause di forza maggiore (id est pandemia e provvedimenti penali interdittivi) per altro verso è anche vero che nel prosieguo l’interruzione dell’attività protrattasi dal 9 novembre 2021 al 22 marzo 2023 non è affatto dipesa da alcuna causa di forza maggiore (a nulla rilevando, a tal proposito, l’asserita scarsa affluenza di clientela, posto che quest’ultima può giustificare semmai una contrazione di ricavi, ma non anche la completa stasi della sala bingo);
né rilevano (al fine di dimostrare la continuazione dell’attività della sala bingo) le buste paga versate in atti dall’odierna ricorrente (buste paga relative a 4 dipendenti tenuti in servizio nel periodo aprile-dicembre 2022); tenuto conto, infatti, che nell’unità locale di Fiumicino la società ricorrente è stata autorizzata a svolgere – oltre al bingo – anche l’attività di gestione di una sala bowling e biliardo (cfr. pagg. 19 e 20 della visura camerale in atti, nonché verbale di sopralluogo del 16 settembre 2022), appare evidente che dette buste paga non bastano a dimostrare l’operatività di una sala bingo che in base alla documentazione di ADM è ferma sin dal 2020 (sicchè è evidente che le buste paga in questione si riferiscono all’operatività della sala bowling e biliardo).
Va da sé che anche l’interruzione dell’attività della sala bingo costituisce – da sola considerata – una motivazione idonea a giustificare la decadenza dalla concessione (cfr. art. 13, co. 1, lett. b, della convenzione di concessione) a nulla rilevando il fatto che detta motivazione non fosse stata preannunciata con la comunicazione di avvio del procedimento.