HomeApparecchi da intrattenimentoCaso Cristal: tribunale Palermo annulla ingiunzione da 33.000€ e chiusura esercizio

Caso Cristal: tribunale Palermo annulla ingiunzione da 33.000€ e chiusura esercizio

Con Sentenza del 20 Maggio 2024, il Tribunale di Palermo ha accolto l’opposizione presentata da gestore di apparecchi AWP, assistito dall’avv. Marco Ripamonti, cui era stata irrogata sanzione amministrativa di euro 33.000 ai sensi dell’art.110, comma 9 lett.f quater TULPS, poiché alcuni apparecchi installati presso una sala giochi non erano stati ritenuti conformi alla normativa per via di problematiche connesse a sigilli interni. La contestazione così disponeva: “….una porta d’accesso usb non coperta dal relativo guscio protettivo interno, in violazione dei requisiti tecnici degli apparecchi previsti dalla normativa vigente e quindi non rispondenti alle caratteristiche di cui all’art.110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S., ed in ragione del quale trova applicazione, così come disposto dall’art.110, comma 9, lett f-quater, del medesimo testo unico, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni”.

A determinare la decisione del Tribunale di annullare la sanzione un problema legato alla non riconducibilità dell’illecito alla società di  gestione, sotto il profilo legittimazione e elemento soggettivo. Così si esprime la Sentenza: “Spiega la S.C. che la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell’evento (Cass. n. 10668 del 1996) e, con sentenza Cass. n. 11954 del 2003, ha chiarito: “ a) come il sistema della legge n.689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della “imputabilità” (art. 2), dell’elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell’esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell’istituto di derivazione più propriamente civilistico della “solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla l. n. 689/81”. Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l’omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione“.

Il Tribunale ha anche disposto la condanna alle spese in capo ad ADM in favore della società di gestione.

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