L’imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse raccolte nel territorio dello stato italiano รจ applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse nel territorio italiano, a prescindere dal luogo dove sono stabiliti, con esclusione di qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria del Molise chiamata a dirimere il contenzioso tra un operatore di gioco e l’Agenzia delle Entrate.
Il giudice tributario ha stabilito anche che sussiste l’obbligo solidale tra gli operatori, vale a dire anche per il bookmaker che ha sede all’estero e che svolge la sua attivitร di raccolta di scommesse in Italia per tramite dei CTD il cui compito รจ quello di essere figure intermediarie tra il giocatore e il bookmaker.
Deve quindi ritenersi corretta l’applicazione delle sanzioni cosรฌ come determinate dall’Agenzia delle Entrate, cosรฌ come da art.1 comma 66 L. 220/2010, che prevede che soggetto passivo della imposta unica sulle scommesse sia anche colui che svolge attivitร di raccolta, pur essendo privo di concessione.