Con Sentenza del 6 Giugno 2024, il Tribunale di Roma ha revocato decreto ingiuntivo ottenuto da concessionario contro un gestore, condannando il concessionario stesso alla rifusione delle spese di causa.
Le tesi difensive, sostenute e concertate dagli Studi Legali degli avvocati Marco Ripamonti (nella foto) e Carlo Lepore, si sono basate anche sulla scarsa chiarezza e contraddittorietà dei dati contabili che il Concessionario ha esibito, all’esito di ordine in tal senso, ai sensi dell’art.210 c.p.c., disposto dal Tribunale.
Il Tribunale sul punto ha rilevato la scarsa chiarezza e contraddittorietà dei dati contabili del concessionario circa la modalità di calcolo proporzionale dovuto dal gestore, rilevando altresì, in accoglimento di quanto dedotto dal gestore opponente, che non fosse neanche chiaro se l’importo determinato fosse stato calcolato, o meno, al netto della parte riguardante gli esercenti e da questi stessi dovuta. Ha aggiunto, il Tribunale, come l’importo di cui al decreto ingiuntivo fosse superiore rispetto ai dati versati in atti inerenti il giocato netto del periodo di riferimento (2015), con conseguenti dubbi circa il fatto che la riduzione operata dal concessionario fosse effettivamente proporzionale al margine di guadagno del gestore.