Le diciture “BINGO” e “SLOT & VLT” sono contrarie alla vigente normativa regionale e nazionale di contrasto alla ludopatia e al gioco patologico.
Questo è quanto prevede il regolamento comunale del Comune di Torino, perfettamente in linea con quanto prevede l’AGCOM nella disposizioni in merito al divieto di pubblicità al gioco d’azzardo.
Per il Tar del Piemonte “i segni distintivi del gioco legale sfuggono al divieto di cui all’art. 9 D.L. 87/2019 “solo ove strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attività”. Analogamente, non sono considerate pubblicità le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto, purché rispettose dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza e sempre che non vi sia enfasi promozionale (art. 5, comma 5 delle linee guida).
Per quanto di diretto interesse per la presente controversia, poi, secondo gli stessi chiarimenti interpretativi, l’esposizione del logo e il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie sono consentiti “solo se effettuati con modalità, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento” “.