Il Tar Lazio, chiamato ad esprimersi sulla legittimità della richiesta di “Corrispettivo per proroga rapporto concessorio” alla concessionaria della rete per la connessione delle slot, dispone il rinvio alla Corte Eu delle questioni pregiudiziali circa una presunta violazione della normativa Europea.
La società ricorrente è una concessionaria della rete di connessione degli apparecchi a vincita, slot e Vlt, concessione stipulata nel marzo 2013 con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La concessione, di durata novennale, è stata stipulata all’esito di una procedura ad evidenza pubblica indetta da ADM.
In forza della Concessione, il compenso del concessionario per il complesso delle attività e dei servizi espletati è determinato sulla base della raccolta del gioco tramite apparecchi AWP e VLT al netto di: quanto dovuto ad ADM, quanto dovuto all’erario, ossia l’importo del prelievo unico erariale; quanto dovuto ai giocatori, ossia l’ammontare delle vincite; quanto dovuto agli altri soggetti che partecipano a qualunque titolo alla filiera della raccolta di gioco.
Parte ricorrente espone che nelle more del summenzionato rapporto concessorio sono subentrate varie sopravvenienze che hanno profondamente alterato l’equilibrio economico-finanziario della Concessione. In particolare, tali sopravvenienze sono consistite: nei provvedimenti emergenziali adottati tra il 2020 e il 2021 al fine di affrontare la situazione epidemiologica del Covid-19; nel sensibile aumento nell’ultimo decennio del prelievo unico erariale (PREU); nell’introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2020 della tessera sanitaria per l’accesso agli apparecchi VLT; nell’introduzione a decorrere dal 15 gennaio 2020 del prelievo sulle vincite pari al 20% della quota delle stesse eccedente il valore di 200 euro; nelle riduzioni del numero di AWP e negli investimenti necessari alla loro sostituzione con gli AWP-; nell’introduzione di un numero massimo di nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi AWP; nella progressiva riduzione della percentuale di ritorno della vincita di alcuni apparecchi di intrattenimento (c.d. payout).
La sensibile contrazione della raccolta del gioco da apparecchi AWP e VLT si è riflessa sul bilancio della società ricorrente.
In tale contesto, la Concessione, originariamente in scadenza il 20 marzo 2022, è stata prorogata: dapprima fino al 29 giugno 2022, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024 per effetto della proroga tecnica introdotta, a titolo oneroso, dall’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (la “Proroga Tecnica”), il cui scopo dichiarato è quello del «perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un’effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta».
Il contributo economico dovuto per la suddetta Proroga Tecnica consiste in una maggiorazione pari al 15% del corrispettivo unitario una tantum che in base alla Concessione è dovuto all’avvio della Concessione in relazione a ciascun apparecchio AWP e VLT (maggiorazione calcolata in proporzione alla durata della proroga), tenuto conto del numero complessivo di apparecchi AWP e VLT posseduti al 31 ottobre 2022.
In data 15 giugno 2023, con il provvedimento impugnato nel giudizio ADM ha comunicato alla ricorrente gli importi dovuti dalla ricorrente in forza della summenzionata Proroga Tecnica.
Con successiva nota del 20 giugno 2023, la Società si è rivolta ad ADM affinché: a) “disapplichi le disposizioni che impongono un incremento dei costi della concessione e ricostituisca l’equilibrio economico-finanziario, di cui è accertata giudizialmente l’alterazione, convocando un incontro con la scrivente Società al fine di concordare le modalità con cui addivenire a tale esito; b) confermi alla scrivente Società la possibilità di aderire alla Proroga Tecnica relativamente ad un numero di diritti VLT anche inferiore a quelli detenuti nell’ottobre 2022”.
Con una nota ADM ha respinto le richieste della società ricorrente, affermando che l’“Ufficio si è limitato a dare pedissequa attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29.12.2022 n. 197 fornendo mere istruzioni operative sull’applicazione di norme di legge per le quali non è possibile alcuna disapplicazione totale o applicazione parziale”.
Con ricorso al Tar la società ha impugna la nota con cui ADM ha richiesto il pagamento degli oneri economici previsti dalla Proroga Tecnica, nonché la successiva nota del 27 giugno 2023 con cui ADM ha respinto la richiesta della ricorrente di procedere ad una disapplicazione della normativa enunciata e ad una ricostituzione dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio. Il ricorso è ultimativamente finalizzato non soltanto ad annullare gli atti con cui ADM si è rifiutata di valutare la possibilità di una ricostituzione dell’equilibrio-economico finanziario del rapporto concessorio, ma anche a condannare ADM ad avviare un procedimento volto a vagliare questa possibilità.
Il Tar, con ordinanza del 31 maggio 2024, ha rilevato che “anche laddove ragioni genericamente individuate ( il contrasto al gioco patologico) rilevassero quali motivi imperativi di interesse pubblico, persisterebbe comunque il dubbio sulla compatibilità europea di dette giustificazioni rispetto alla misura in concreto adottata dal legislatore nazionale, sotto i profili della necessità, indispensabilità, congruità, proporzionalità, utilità del mezzo rispetto allo scopo prefissato.
Il Collegio ritiene, infatti, che l’art. 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (così come letta ed interpretata dall’Amministrazione con gli atti impugnati nel presente giudizio) – nella parte in cui esso introduce una Proroga Tecnica onerosa sostanzialmente “automatica” (che priva l’Amministrazione del potere discrezionale di valutare la revisione delle concessioni nei sensi dianzi illustrati) – potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione degli artt. 49 e 56 del TFUE, sub specie di restrizioni alla libertà di stabilimento degli operatori economici degli Stati membri e restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea.
Il Collegio prospetta le seguenti questioni interpretative:
(I) “se la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché i principi generali desumibili dal Trattato (segnatamente gli artt. 49 e 56 TFUE), debbano essere interpretati nel senso che essi possono applicarsi anche alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento denominati Amusement with Prizes (“AWP”), e Video Lottery Terminal (“VLT”), qualora dette concessioni siano state affidate con procedura ad evidenza pubblica iniziata nel 2011 e conclusasi nel 2013, siano poi scadute e siano state prorogate nella loro efficacia con disposizione di legge (l’art. 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022 n. 197) entrata in vigore successivamente all’entrata in vigore della direttiva ed alla scadenza del suo termine di recepimento”;
(II) “nel caso in cui al primo quesito sia fornita risposta affermativa, se la direttiva 2014/23/UE, nonché comunque i principi generali desumibili dal Trattato (segnatamente gli artt. 49 e 56 TFUE), debbano essere interpretati nel senso di garantire sempre all’Amministrazione il potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni (con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione, a seconda che si qualifichi o meno modifica sostanziale la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale), nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti imprevisti ed imprevedibili che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio delle concessioni”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così dispone:
1) rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le questioni pregiudiziali indicate in motivazione;
2) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea una copia conforme all’originale della presente ordinanza, nonché copia integrale del fascicolo di causa, nel rispetto delle modalità riportate in motivazione;
3) sospende il processo fino alla definizione del giudizio sulla questione pregiudiziale.