Ricorrere in via d’urgenza alla magistratura ordinaria per far rispettare alle banche le disposizioni introdotte dalla legge 104/2023 al fine di evitare automatiche e ingiustificate chiusure di conti intestati a soggetti considerati a rischio, come nel caso delle società che operano nel settore dei giochi pubblici.
E’ quanto suggerisce Feder Fiduciaria, il sindacato delle fiduciarie professionali italiane, denunciando quanto sta accadendo alle fiduciarie.
‘’In seguito della introduzione del nuovo comma 2bis dell’art. 16 del D.lgs. 231/2007, è stato introdotto in Italia il divieto di adottare da parte delle Banche condotte di de-risking , cioè procedure volte ad escludere in via preventiva e generalizzata determinate categorie di soggetti dai servizi bancari, in ragione della loro esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il de-risking è una disposizione che rientra nell’ambito della più generale normativa volta a prevenire gli illeciti finanziari.
La tematica è delicata perché tali procedure vengono di fatto attuate dalle banche secondo il seguente schema operativo:
– recedendo ad nutum dai contratti bancari; senza dare dunque alcuna motivazione; e
– andando a chiudere uno alla volta (cioè singolarmente) i rapporti con le vittime del de-risking , che come noto sono molto spesso proprio le società fiduciarie ( ma non solo ndr).
Sebbene la Banca d’Italia sia competente a vigilare sulle Banche anche il rispetto del divieto di de-risking , quando la violazione di tale obbligo si concretizza mediante la chiusura dei rapporti bancari , questa violazione rientra nella competenza del giudice ordinario, poiché attiene ad un rapporto di diritto privato.
In tale situazione, essendo di fronte ad una violazione di norme imperative, poste allo scopo di assicurare esigenze di ordine pubblico e la garanzia costituzionale dell’esercizio della libera iniziativa economica di cui all’art. 41 cost., l’unica possibilità che hanno le Fiduciarie e le vittime di azioni di de-risking è quella di ricorrere al giudice ordinario richiedendo un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e degli artt. 669-bis ss. c.p.c., deducendo la nullità del recesso, perché esercitato dalla Banca in violazione del divieto di ingiustificato de-risking , e chiedendo di ordinare alla Banca la continuazione dei rapporti bancari e, in ogni caso, il ripristino dell’operatività degli stessi, nonché di inibire l’esercizio di nuovi atti di recesso in difetto di motivazione.
Feder Fiduciarie informa il mercato che nelle scorse settimane diverse fiduciarie associate, vittime di chiusure di conti per ragioni di de – risking hanno attivato ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. invocando l’intervento della Magistratura a tutela del proprio legittimo diritto a lavorare, mantenendo attivi i propri conti correnti’’.
Nell’esprimere solidarietà alle Fiduciarie vittime di queste violazioni e condotte in spregio alla legge, Feder Fiduciarie conferma la massima fiducia nei Giudici chiamati a sanzionare secondo diritto i percorsi non legittimi che cercano per vie indirette di escludere gli adempimenti di contrasto al riciclaggio ai quali lo Stato ha chiamato ad adempiere gli istituti di credito in collaborazione ad una funzione pubblica.