Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso di una società, titolare di una concessione di sala scommesse, destinataria di un provvedimento di chiusura di 10 giorni per aver consentito l’accesso a un minore di 18 anni.
La società, nel ricorso di opposizione, aveva dedotto: – la violazione dell’articolo 14 della legge 689 del 1981 e la conseguente decadenza dalla pretesa sanzionatoria, in quanto la contestazione della violazione amministrativa le era stata notificata a distanza di più di 7 mesi dall’accertamento; quindi l’inesistenza della notifica a mezzo p.e.c. del verbale di accertamento, eseguita in violazione delle regole del codice di procedura civile; – la mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito, atteso che il direttore di sala, si era trovato nell’impossibilità di identificare il minore, perché questi indossava una mascherina ; la violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 689 del 1981, in quanto la sanzione era stata emessa direttamente nei suoi confronti, ovvero della società che titolare della concessione, quale autrice dell’illecito e non quale responsabile in solido. Ciò dedotto la ricorrente, ha concluso per la dichiarazione di nullità o per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese.
Il tribunale di Napoli ha accolto il ricorso
Per il giudice “nel sistema introdotto dalla legge, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell’illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un’entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui (principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione).
La responsabilità solidale di cui sopra è espressamente prevista dall’art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981, a mente del quale “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
In presenza dei presupposti per l’esistenza del vincolo solidale, la P.A. può scegliere se attivare il potere sanzionatorio nei confronti di entrambi gli obbligati (trasgressore e obbligato in solido) oppure se emettere l’ingiunzione soltanto nei confronti di uno di essi (ferma restando la necessità della contestazione o della notificazione della violazione nei confronti del soggetto chiamato, in guisa da metterlo in grado di far pervenire all’autorità scritti a sua difesa).
Solo il destinatario effettivo dell’ingiunzione è legittimato a proporre la relativa opposizione .
Ancora, la responsabilità solidale dell’ente può essere fatta valere indipendentemente dalla identificazione, nel testo dell’ordinanza – ingiunzione, dell’autore materiale dell’illecito
Come osservato in un precedente della Corte di Cassazione relativo a fattispecie analoga alla presente, “intanto la persona giuridica o l’ente privo di personalità giuridica, chiamati a rispondere ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa, in quanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica autore della violazione. La persona giuridica o l’ente collettivo non possono, tuttavia, mai essere chiamati a rispondere della sanzione amministrativa in qualità di autori dell’illecito amministrativo e la qualità di responsabile solidale della persona giuridica o dell’ente privo di personalità giuridica deve risultare dall’ordinanza ingiunzione con cui viene applicata la sanzione” .
In base a questi principi, la società può essere destinataria dell’ordinanza ingiunzione soltanto quale obbligata in solido, laddove sussistano i presupposti previsti . Invece, responsabile diretto dell’infrazione può essere considerato l’amministratore o il dipendente autore della condotta omissiva, consistente nel non aver impedito l’ingresso del minore all’interno del locale di raccolta delle scommesse.
Dall’esame degli atti non risulta che, l’Autorità che ha contestato la sanzione ,abbia attivato la responsabilità solidale della società posto che: – nell’ordinanza ingiunzione non vi sono accenni all’art. 6 della legge n. 689 del 1981 o alla responsabilità solidale della società, la quale, in mancanza di specifiche indicazioni, deve ritenersi chiamata a rispondere dell’illecito in via diretta, quale trasgressore – nel verbale di contestazione , la società è espressamente definita “trasgressore”; – nell’avviso di notifica non è indicato in alcun modo il titolo in base a cui la contestazione nei confronti della ricorrente viene effettuata.
Dunque, non avendo richiamato in alcun modo la responsabilità solidale, è stata posta a carico della società ricorrente la responsabilità diretta dell’illecito, in violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 689/1981. Ciò comporta l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione impugnata”.