Agli effetti della determinazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che esercitano l’attività di intrattenimento e giochi ex art. 74, comma 6, D.P.R 633/1972, l’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione del regime ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti poiché, ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.P.R. 442/1997 i comportamenti concludenti costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto. Il comportamento concludente del contribuente deve essere desunto facendo esclusivo riferimento all’Iva, a nulla rilevando la circostanza che non sia stato tenuto un comportamento equivalente ai fini dell’Imposta sugli intrattenimenti. Il fatto che la base imponibile dell’IVA sia la stessa dell’ISI non esclude la possibilità di optare per il regime IVA ordinario. È quanto si legge nella sentenza del 21/04/2023 n. 301 della Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3, Presidente: Canepa, estensore: Venturini, in tema Iva e attività di intrattenimento mediante apparecchi da gioco.