In un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma il gestore, assistito dall’avv. Massimiliano Ariano (nella foto), si opponeva all’ingiunzione di pagamento avanzata dal concessionario dell’importo di circa €. 40.000. Il giudice tratteneva la causa per la decisione concedendo alle parti termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Sciogliendo la riserva il Tribunale ha così disposto «Letti gli atti ed i documenti di causa; lette le conclusioni delle parti; considerato che pende giudizio innanzi il CdS che incide nel giudizio odierno; melius re perpensa, rimette la causa sul ruolo e dispone la sospensione del giudizio in attesa della pronunzia del CdS».
A parere dell’avv. Ariano, evitata la condanna del Gestore al pagamento della quota L.D.S, il Tribunale di Roma, in forza del predetto provvedimento, ha “giustamente garantito al Gestore un pieno e compiuto esercizio del proprio diritto di difesa posticipando la decisone finale del giudizio in corso una volta che il Consiglio di Stato si sarà pronunciato sull’eccepita incompatibilità della L.d.S. 2015 con il diritto unionale”.
L’avv. Ariano evidenzia che “la soluzione adottata dal Tribunale di Roma sia quella che meglio tutela il diritto di difesa, non solo del Gestore, ma anche del Concessionario, consentendo l’ingresso nel giudizio civile di tutte le valutazioni e considerazioni che il C.d.S. effettuerà in ordine alla meritevolezza o meno della misura economica in questione così ampliando il novero di argomentazioni difensive spendibili da entrambe le part ai fini di un corretto e compiuto approfondimento del tanto discusso prelievo forzoso”.