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Scommesse, Corte dei Conti: il concessionario non รจ agente contabile, sull’omesso versamento delle imposte decide il giudice tributario

Per il danno derivato all’omesso riversamento dell’imposta sulle scommesse all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli รจ competente, in sede di giudizio, il giudice tributario, e non quelli contabile.

Lo ribadisce la Corte dei Conti in riferimento al mancato versamento delle somme raccolte da una agenzia di scommesse.

Il titolare di concessione ha la qualifica di soggetto passivo dellโ€™imposta unica, รจ lui che si assume il rischio dโ€™impresa. Sulla base di queste considerazioni e della modalitร  di calcolo dellโ€™imposta unica, la societร  concessionaria ed i suoi amministratori non sono qualificabili come โ€œagenti contabiliโ€, in quanto il denaro oggetto delle scommesse entra a far parte immediata del patrimonio del soggetto che gestisce il gioco, che ha quindi lโ€™obbligo di adempiere al pagamento dellโ€™imposta unica, in qualitร  non di agente contabile pubblico, sebbene di contribuente.

Ben diversa รจ la posizione del concessionario che gestisce le scommesse da quella del concessionario tenuto al versamento del prelievo erariale unico (PREU), che รจ invece un agente contabile, in quanto il PREU, prelievo erariale unico applicato alla raccolta degli apparecchi a vincita, รจ quantificato sulla base di una percentuale sulle somme giocate, e, quindi, per ogni giocata รจ immediatamente individuabile la specifica somma di denaro di spettanza dellโ€™amministrazione pubblica, che il concessionario รจ tenuto a versare in quanto denaro pubblico.

La normativa sull’imposta unica โ€“ ricorda la Corte dei Conti – โ€œรจ stata oggetto di diversi interventi giurisprudenziali, finalizzati, in particolare, a individuare i soggetti tenuti al pagamento del tributo, con particolare riferimento al gestore di centro trasmissione dati che opera per conto di soggetti esteri in assenza di concessione.

Per la Corte costituzionale infatti โ€œlโ€™equiparazione, ai fini tributari, del โ€œgestore per conto terziโ€ (il titolare di ricevitoria) al โ€œgestore per conto proprioโ€ (il bookmaker) non risulta irragionevoleโ€ in quanto il titolare della ricevitoria, tramite la regolazione negoziale delle commissioni, โ€œha la possibilitร  di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale operaโ€. La Corte costituzionale ha dichiarato lโ€™illegittimitร  costituzionale dellโ€™art. 3 del D.lgs. n. 504/1998 e dellโ€™art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220/2010 solo nella parte in cui prevedono che โ€“ nelle annualitร  dโ€™imposta precedenti al 2011 โ€“ siano assoggettate allโ€™imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto tale disposizione รจ destinata ad applicarsi anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore.

Gli adempimenti previsti nella convenzione di concessione, assume rilievo lโ€™art. 6, comma 3, in base al quale grava sul concessionario il rischio dโ€™impresa, con conseguente onere โ€œdi ogni eventuale perdita non rientrante nella normale alea economica dellโ€™impresa di giocoโ€ e lโ€™art. 7 relativo alla responsabilitร  finanziaria del concessionario, secondo cui โ€œil concessionario รจ direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi โ€ฆโ€.

Redazione Jamma
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