Per il danno derivato all’omesso riversamento dell’imposta sulle scommesse all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli รจ competente, in sede di giudizio, il giudice tributario, e non quelli contabile.
Lo ribadisce la Corte dei Conti in riferimento al mancato versamento delle somme raccolte da una agenzia di scommesse.
Il titolare di concessione ha la qualifica di soggetto passivo dellโimposta unica, รจ lui che si assume il rischio dโimpresa. Sulla base di queste considerazioni e della modalitร di calcolo dellโimposta unica, la societร concessionaria ed i suoi amministratori non sono qualificabili come โagenti contabiliโ, in quanto il denaro oggetto delle scommesse entra a far parte immediata del patrimonio del soggetto che gestisce il gioco, che ha quindi lโobbligo di adempiere al pagamento dellโimposta unica, in qualitร non di agente contabile pubblico, sebbene di contribuente.
Ben diversa รจ la posizione del concessionario che gestisce le scommesse da quella del concessionario tenuto al versamento del prelievo erariale unico (PREU), che รจ invece un agente contabile, in quanto il PREU, prelievo erariale unico applicato alla raccolta degli apparecchi a vincita, รจ quantificato sulla base di una percentuale sulle somme giocate, e, quindi, per ogni giocata รจ immediatamente individuabile la specifica somma di denaro di spettanza dellโamministrazione pubblica, che il concessionario รจ tenuto a versare in quanto denaro pubblico.
La normativa sull’imposta unica โ ricorda la Corte dei Conti – โรจ stata oggetto di diversi interventi giurisprudenziali, finalizzati, in particolare, a individuare i soggetti tenuti al pagamento del tributo, con particolare riferimento al gestore di centro trasmissione dati che opera per conto di soggetti esteri in assenza di concessione.
Per la Corte costituzionale infatti โlโequiparazione, ai fini tributari, del โgestore per conto terziโ (il titolare di ricevitoria) al โgestore per conto proprioโ (il bookmaker) non risulta irragionevoleโ in quanto il titolare della ricevitoria, tramite la regolazione negoziale delle commissioni, โha la possibilitร di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale operaโ. La Corte costituzionale ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale dellโart. 3 del D.lgs. n. 504/1998 e dellโart. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220/2010 solo nella parte in cui prevedono che โ nelle annualitร dโimposta precedenti al 2011 โ siano assoggettate allโimposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto tale disposizione รจ destinata ad applicarsi anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore.
Gli adempimenti previsti nella convenzione di concessione, assume rilievo lโart. 6, comma 3, in base al quale grava sul concessionario il rischio dโimpresa, con conseguente onere โdi ogni eventuale perdita non rientrante nella normale alea economica dellโimpresa di giocoโ e lโart. 7 relativo alla responsabilitร finanziaria del concessionario, secondo cui โil concessionario รจ direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi โฆโ.