HomeApparecchi da intrattenimentoCairo Montenotte (SV), STS: "Vittoria dei tabaccai sugli orari delle slot"

Cairo Montenotte (SV), STS: “Vittoria dei tabaccai sugli orari delle slot”

“Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da FIT-STS contro gli orari di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento stabiliti nel 2019 dal Sindaco di Cairo Montenotte (SV). Si tratta del secondo tempo di una battaglia legale iniziata all’indomani della pubblicazione dell’ordinanza che consentiva il funzionamento delle slot esclusivamente nella fascia oraria 19.00-07.00. La FIT aveva immediatamente impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Liguria che lo aveva accolto limitatamente all’aspetto sanzionatorio”. E’ quanto scrive in una nota il Sindacato Totoricevitori Sportivi.

“Gli orari erano stati mantenuti e, per questo, la FIT ha proposto appello all’organo superiore di Giustizia Amministrativa, stavolta ottenendo un’importante vittoria per i tabaccai-ricevitori di Cairo. I giudici – prosegue la nota – hanno infatti disposto l’annullamento dell’ordinanza sindacale in quanto “irragionevole, sproporzionata” e generatrice di “una grave disparità di trattamento tra soggetti parimenti autorizzati ad installare gli apparecchi in questione”.

La FIT, nel suo articolato ricorso, aveva osservato come il fatto che gli apparecchi potessero essere accesi solo nelle ore notturne equivaleva a escludere completamente questo prodotto di gioco dalle tabaccherie, le quali svolgono apertura diurna. Parleremo dettagliatamente di questa sentenza – aggiunge STS – nell’imminente numero cartaceo de “Il Ricevitore Italiano”. Qui ne sottolineiamo brevemente due importanti passaggi. Il primo: i giudici stigmatizzano “la mancata audizione della FIT, associazione nazionale maggiormente rappresentativa della categoria dei rivenditori di generi di monopolio – concessionari dello Stato” da parte del Sindaco al momento della redazione dell’ordinanza. In secondo luogo, il Consiglio di Stato avvalora, citandola espressamente, l’affermazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, intervenuta nel giudizio con una propria memoria, secondo la quale la rivendita “costituisce un ambiente frequentato da un’utenza differenziata (non solo giocatori) con un esercente titolare che svolge un’attività di presidio e controllo funzionale al regolare espletamento del servizio” e, per questa sua specificità, può installare un numero maggiore di apparecchi rispetto ad altre tipologia di esercizi commerciali”, conclude la nota.

Redazione Jamma
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