La Corte dei Conti ribadisce il contenuto di una recente sentenza in materia di mancato versamento di quota parte della ‘tassa da 500 milioni’ prevista dalla legge di Stabilità 2015 e il danno erariale.
Il mancato versamento della tassa da parte del gestore non è causa di danno diretto all’Agenzia delle Dogane e Monopoli , perché non riguarda l’incameramento delle giocate al netto delle vincite e quindi da riversare, ma trattasi di un minor aggio concessorio a cui il gestore deve attenersi nel rapporto contrattuale con il concessionario di rete.
La sezione giurisdizionale del Lazio ha stabilito in una sentenza che:
che sussiste il “rapporto di servizio” con la pubblica amministrazione, presupposto indefettibile per la responsabilità erariale. Difatti il gestore, soggetto cioè che esercita un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi e che provvede materialmente a prelevarne le somme, è parte della filiera del gioco e come tale è “incaricato di pubblico servizio”.
Come affermato dalla Corte costituzionale , tutti gli operatori della filiera, e quindi anche i gestori, alla luce anche delle modifiche introdotte dalla menzionata legge di stabilità per il 2016, sono obbligati a riversare l’intero ricavato delle giocate al netto delle vincite, trattenendo il compenso loro spettante.
La Corte costituzionale ha affermato che inizialmente i gestori erano tenuti a riversare l’intero ricavato delle giocate, senza possibilità di trattenere il compenso loro spettante, ed ora invece sono obbligati anch’essi, ma solo in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015, perché la nuova disposizione della legge di stabilità non menziona l’obbligo per gestori ed esercenti di riversare ai concessionari il ricavato delle giocate, comprensivo del compenso loro spettante sulla base degli accordi contrattuali.
Il vaglio della causa evidenzia come la richiesta risarcitoria della Procura riguardi il minor compenso, di cui invece il gestore non ha tenuto conto nel riversamento netto dell’importo delle giocate. Nell’alveo del petitum sostanziale, pertanto, la correlazione dell’importo con il compenso/ aggio degli operatori della filiera, ridotto dalle su esposte norme di legge, non può
essere sovrapposta con l’ammontare delle giocate. Non può negarsi che, pur se nei fatti il riversamento degli importi delle giocate deve rapportarsi al netto da restituire, questo maggior prelievo va ad incidere su detta restituzione. Se si ragionasse con le somme lorde sarebbe più intellegibile, ma il percorso di nettizzazione toglie “colore funzionale” agli importi finali: in effetti quindi la somma in contestazione inerisce solo al rapporto contrattuale fra il concessionario ed il gestore, tant’è che anche l’ADM ha sostenuto l’estraneità della stessa ad ogni rapporto con gli altri soggetti al di fuori del concessionario, unica controparte dell’amministrazione finanziaria. Estraneità che il Collegio condivide.
Il mancato versamento del maggior prelievo “quota Legge stabilità 2015”, da parte del gestore al concessionario, attiene in sostanza un minor compenso dovuto dall’ADM al concessionario e del
quale il gestore a sua volta doveva in proporzione nettizzare in minor misura le somme delle giocate, da restituire al concessionario al netto delle vincite, secondo la richiesta del concessionario
stesso. In altri termini, la somma correlata al minor compenso non riguarda l’incameramento delle giocate, ove non ci sarebbero dubbi in ordine al danno erariale, ma il minor aggio concessorio o compenso contrattuale al quale ciascun operatore della filiera del gioco, secondo le citate norme, doveva attenersi nel 2015 ai fini del miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica.
In tale cornice specifica ritiene il Collegio che, pur essendo il gestore un incaricato di pubblico
servizio nella gestione del gioco lecito e come tale soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti,
nell’odierna fattispecie non sia configurabile un danno erariale, perché le somme in contestazione non riguardano qui le giocate acquisite presso le slot machines, cioè l’ammontare complessivo di quanto introitato per effetto delle giocate al netto delle vincite ed il mancato riversamento delle stesse al concessionario per il successivo versamento all’ADM.Attiene invece al compenso spettante e alla misura dello stesso dal concessionario al suo gestore, nel quadro della rivisitazione normativa illustrata. Il nocumento riflesso, che ne sarebbe derivato secondo la prospettazione attorea, non può essere considerato danno diretto all’Agenzia. Peraltro, come risulta in atti tali somme sono assistite da fidejussione in parte del gestore (in atti) e del concessionario (di cui non è contestata la sussistenza) non ancora escusse. Un eventuale debito in capo al gestore per
questioni attinenti al compenso (minor compenso) a quest’ultimo spettante da parte del concessionario non produce un danno erariale in capo all’ADM, e ciò a prescindere se l’ammontare del compenso debba o meno essere ridotto per effetto della quota legge stabilità, che avrebbe inteso ridividere fra tutti i soggetti di questa specifica filiera del gioco lecito il sacrificio, appunto in termini di riduzione proporzionale del compenso, a titolo di apporto al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.