Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un concessionario della rete degli apparecchi da intrattenimento a vincita di denaro per lโannullamento della pronuncia del Tar che aveva respinto il ricorso contro il regolamento del Comune di Pavia che introduce limitazioni allโorario di funzionamento delle slot. In quella circostanza il Tar aveva ritenuto che la concessionaria di rete non fosse legittimata a presentare il ricorso in considerazione del fatto che la societร โnon fosse portatrice di un interesse attuale, concreto e differenziato, non avendo la stessa dimostrato di gestire punti gioco nel territorio comunale cui afferiscono gli atti gravatiโ.
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 20 febbraio, smentisce il TAR ritenendo che la societร , in qualitร di concessionario per la gestione del gioco lecito tramite apparecchi, si trovi in una posizione giuridica differenziata dal resto della collettivitร , quale destinataria di provvedimenti amministrativi che hanno lo scopo di limitare lโuso degli apparecchi da gioco lecito, incidendo in senso negativo sullโattivitร economica condotta dalla societร , in particolare sugli introiti derivanti dalla raccolta del gioco lecito.
Allo stesso modo, non sembra revocabile in dubbio anche la sussistenza dellโinteresse a ricorrere, posto che lโeventuale annullamento dei provvedimenti impugnati farebbe venir meno i limiti imposti dal Comune di Pavia allโesercizio dellโattivitร di cui trattasiโ.
Quanto al ricorso contro il regolamento, dalla lettura del provvedimento impugnato, il CDS โevince, al contrario, unโanalisi accurata del fenomeno ludopatico nel territorio del Comune di Pavia, anche con particolare riferimento alla comunitร giovanile. Il fatto che la maggior parte dei dati si riferisca al 2013 dipende dal fatto che le prime limitazioni vennero introdotte nellโordinanza sindacale del 2014, ma la circostanza che nei successivi anni il quadro sia leggermente migliorato conferma, invece che smentire, lโefficacia delle limitazioni apportate e la necessitร di mantenerle a fronte della perduranza del fenomenoโ.