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Riordino del gioco online. Fiasco (Alea): “Introdurre un ‘blocco’ all’accesso all’offerta di azzardo in alcune ore delle giocata, specie dai luoghi di lavoro”

“La connessione tra la condizione di sofferenza psichica e dei problemi clinici correlati nella persona con gioco problematico, ovvero con Disturbo da gioco d’azzardo, è necessario che sia presa in considerazione per la regolazione normativa”. È quanto premette il prof. Maurizio Fiasco, in rappresentanza di Alea, associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio, in audizione oggi in VI Commissione del Senato per essere ascoltato sullo Schema di decreto di riordino dei giochi.

Fiasco ha suggerito l’introduzione di un ‘blocco’ dell’accesso al gioco online in alcune ore della giornata, nello specifico in coincidenza con l’orario dei pasti e in particolar modo l’accesso all’offerta online dai luoghi di lavoro, in conformità con le misure introdotte sulla sicurezza del lavoro.

A questo proposito Fiasco ha indicato alcune misure per ridurre il rischio, come primo passo per adottare una sequenza logica istituzionale che muova dalla priorità del diritto costituzionale alla salute (art. 32 della Costituzione) cui seguono i criteri per l’esercizio del monopolio dello Stato come “monopolio fiscale” e, in base a tali parametri, l’autorizzazione all’attività economica di distribuzione dei giochi pubblici (d’azzardo).

1. La prima richiesta è di rallentare la frequenza di ogni singola operazione contingentandola a non risultare inferiore almeno a minuti tre.

2. La seconda richiesta è l’interruzione della partecipazione al terminale di gioco ogni 30 minuti, con una franchigia di tempo pari ad almeno altri 30 minuti.

3. La soppressione integrale di alcune modalità di gioco d’azzardo online quali:

a. Le scommesse tra privati che funzionano come volano per lo stesso gioco d’azzardo illegale.

b. Le scommesse su singole scomposizioni degli eventi sportivi durante il lorosvolgimento.

4. Codificare per tutte le modalità di gioco d’azzardo, sia online sia fisico, la non compartecipazione a nessuna quota delle entrate statali e/o del margine privato da parte di ogni e qualsivoglia pubblica amministrazione locale, del servizio sanitario nazionale, del terzo settore accreditato nel sistema di sicurezza sociale e delle prestazioni sanitarie, delle scuole e delle associazioni di volontariato.

5. La rigorosa attuazione del dispositivo normativo del divieto assoluto di pubblicità, come disposto dalla legge di conversione del decreto dignità nel 2018. Conseguentemente, riforma della delibera antinomica dell’AGCOM che nel 2019 considerò lecita, sotto forma di esposizione dell’offerta commerciale, la quotazione delle scommesse prima e anche mentre siano in corso gli eventi sportivi.

6. Attribuzione della governance primaria al ministero della Salute che, in base ha comprovate evidenze scientifiche dell’Istituto superiore di sanità e previo parere consultivo dell’Osservatorio nazionale per il contrasto al gioco d’azzardo, indichi la compatibilità. Vanno garantiti modi certi – vale a dire coerenti con l’intangibilità della salute pubblica e della integrità della persona – le determinate modalità di esercizio dei giochi pubblici.

7. Conseguentemente eliminare dal decreto legislativo la istituenda “Consulta nazionale dei giochi pubblici”, sia per l’inaccettabile duplicazione di organismi sia per l’interferenza che avrebbe con le attribuzioni istituzionali fissate per legge e svolte dal ministero della Salute, per il tramite dell’Osservatorio per il contrasto al gioco d’azzardo.

8. Accoglimento integrale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle direttive generali annuali dei ministeri della Salute e delle raccomandazioni che la Direzione generale di prevenzione sanitaria, nella sua funzione di Presidenza dell’Osservatorio per il contrasto al gioco d’azzardo, ha trasmesso con la relazione del 2 dicembre 2022 dell’Osservatorio nazionale sulla materia.

9. Poiché le vittime dell’usura qualificate come persone fisiche non hanno riconoscimento del diritto d’accesso alle provvidenze dell’articolo 14 della legge 108 del 1996, si chiede la eliminazione di tale ineleggibilità. La vittima dell’usura, per la sua condizione di dipendenza patologica da gioco d’azzardo, quando si risolve a collaborare con la giustizia denunciando la parte attiva del reato d’usura, attualmente non beneficia, come invece le vittime di usura esercitanti attività economica, della misura premiale dello Stato. Misura peraltro disponibile, con ottimi risultati, da trent’anni per le vittime imprenditoriali di usura ed estorsione.

10. Escludere per legge ogni forma di erogazione di risorse finanziarie – al di fuori degli ordinari trasferimenti previsti in sede di bilancio o di provvedimenti di assestamento/variazione – derivanti allo Stato e/o ai soggetti privati concessionari agli enti locali e agli enti non profit convenzionati o accreditati con la Pubblica Amministrazione. Questa clausola è fondamentale per evitare ogni e qualsivoglia conflitto di interesse, anche potenziale, nella collaborazione tra amministrazioni centrali dello Stato, enti locali ed enti del terzo settore nella prevenzione e nell’assistenza.

11. Spetta al ministro della Salute, di concerto con il dicastero del Welfare e avvalendosi anche del Dipartimento delle Politiche Antidroga, definire obiettivi annuali da perseguire nella prevenzione e nella riabilitazione del Disturbo da gioco d’azzardo.

12. Il governo recepisca e proceda all’attuazione conseguente di quanto disposto dal ministero della Salute con i decreti del ministro del luglio 2021 e con la relazione conclusiva dell’Osservatorio nazionale per il contrasto al gioco d’azzardo il 2 dicembre 2022.

Redazione Jamma
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