Nella seduta di martedì 6 febbraio, la Commissione Finanze del Senato ha iniziato l’esame dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)”.

Il relatore Fausto Orsomarso (FdI) ha introdotto il provvedimento, che “attua alcuni dei principi di cui all’articolo 15 della legge delega n. 111 del 2023, contenente i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni in materia di giochi. In particolare, il comma 1 del menzionato articolo 15, nel delegare il Governo ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, conferma il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio di proventi di attività criminose. Il comma 2 specifica i princìpi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega in materia di giochi di cui dà analiticamente conto.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema è composto da 26 articoli. In estrema sintesi, l’articolo 1 specifica la finalità sottostante alle norme del decreto in commento ovvero quello di introdurre un quadro regolatorio sistematico della disciplina dei giochi. La norma prevede, inoltre, che le disposizioni per la regolamentazione dei giochi esercitati attraverso rete fisica saranno contenute in un successivo decreto legislativo e che resta esclusa dall’ambito di applicazione del decreto in esame la disciplina delle case da gioco. L’articolo 2 reca le definizioni di alcuni termini utilizzati nel decreto. L’articolo 3 indica principi ordinamentali del gioco in Italia che devono essere anche considerati quali criteri interpretativi delle norme in materia di gioco pubblico. L’articolo 4 indica i principi europei in materia di gioco da applicarsi nell’esercizio del gioco pubblico in Italia. La norma stabilisce, altresì, che i principi europei valgono come criterio interpretativo preferenziale delle norme poste alla disciplina del gioco nel nostro ordinamento. L’articolo 5 indica le fonti che normano la disciplina del gioco in Italia, stabilendo altresì che eventuali modifiche alla disciplina vigente possono essere introdotte soltanto se riportate in modo esplicito. L’articolo, inoltre, introduce norme volte a garantire il principio di stabilità delle regole della concessione. L’articolo 6 reca la disciplina dell’esercizio e della raccolta dei giochi pubblici a distanza, con vincita in denaro, e del relativo sistema concessorio. Con riferimento a tale articolo, ritiene opportuno un approfondimento per chiarire se il limite di cinque concessioni per gruppo societario si applichi ai giochi di cui alle lettere da a) a g) del comma 1 presi singolarmente o all’insieme dei medesimi e se nel computo delle cinque concessioni rientrino anche i giochi di cui alle lettere da h) ad l). L’articolo 7 impone ai concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici di tracciare i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate nonché i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete. Segnala al riguardo che le disposizioni in esame non specificano quali modalità di tracciamento devono essere utilizzate al fine di garantire gli scopi indicati dalla norma. L’articolo 8 individua le condizioni minime da introdurre nelle clausole relative a penali contrattuali inserite negli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici. L’articolo 9 dispone che il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza deve essere autorizzato preventivamente ed espressamente dalla Agenzia a pena di nullità. L’articolo 10 disciplina le ipotesi di rinegoziazione in buona fede delle condizioni contrattuali. A suo parere potrebbe essere opportuno esplicitare, come nelle ipotesi di cui all’articolo 9, la tipologia di atto normativo in forza del quale può essere riconosciuto un indennizzo nelle ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta. L’articolo 11 dispone che l’affidamento della concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla sua gestione secondo la normativa del Codice dei contratti pubblici. L’articolo 12 affida all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di adottare le regole tecniche minime in funzione ed esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in operatività la propria rete telematica ovvero l’infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati necessaria per la gestione operativa della concessione, allo scopo di perseguire la salvaguardia e la tutela di alcuni interessi generali. L’articolo 13 affida all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli il compito di istituire e tenere l’albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche. L’articolo 14 chiarisce gli obiettivi primari della disciplina dei giochi, che consistono nel perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia, anche attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. Istituisce poi una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia. L’articolo 15 individua i criteri cui si devono informare le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici allo scopo di tutelare e proteggere il giocatore, prevenendo e contrastando il gioco patologico. Impone altresì ai concessionari di investire annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei loro ricavi netti, comunque non superiore a 1.000.000,00 di euro per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile. Istituisce infine una commissione governativa operante presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri avente lo scopo di individuare i temi su cui devono vertere le predette campagne informative e iniziative di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica. L’articolo 16 detta previsioni in materia di responsabilità per l’offerta e la raccolta del gioco a distanza effettuati dal concessionario. L’articolo 17 demanda al regolamento di ciascun gioco la definizione degli aspetti di dettaglio riguardanti le vincite, gli eventuali rimborsi, nonché la conservazione da parte del concessionario dei dati e delle informazioni riguardanti le vincite. L’articolo 18 pone in capo al concessionario l’obbligo di provvedere al pagamento delle vincite in denaro dei giochi da lui gestiti. L’articolo 19 demanda al regolamento di gioco la definizione delle comunicazioni degli esiti di gioco sul sito informatico del concessionario. Segnala, con riferimento a tale articolo, che la dizione “giochi basati su quote” non è rinvenibile tra le definizioni di cui all’articolo 2. L’articolo 20 disciplina la manutenzione dei prodotti di gioco. L’articolo 21 detta previsioni rivolte ai concessionari dei giochi numerici e delle lotterie a estrazione istantanea, ai fini della raccolta a distanza dei suddetti giochi. L’articolo 22 contiene previsioni volte a contrastare l’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione, rinviando la definizione delle stesse ad apposito regolamento. L’articolo 23 contiene le disposizioni transitorie e finali, mentre l’articolo 24 disposizioni di coordinamento. L’articolo 25 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall’applicazione di alcune norme del provvedimento in esame sono destinate a incrementare l’apposito fondo istituito dalla legge di delegazione fiscale. L’articolo 26 disciplina l’entrata in vigore”.

Infine, il relatore ha ricordato che il termine per l’espressione del parere è fissato al 22 febbraio 2024.

Il Presidente della Commissione Finanze, Massimo Garavaglia (Lega), ha sottolineato che “la Commissione avrà bisogno di tempo per approfondire le innumerevoli e delicate questioni connesse al provvedimento, anche per i profili legati al mercato e alla concorrenza”.

Il sottosegretario Sandra Savino ne ha preso atto.

Il senatore Orsomarso (FdI) ha quindi informato sull’arrivo di ulteriori richieste di audizione, alle quali ha ritenuto opportuno dare seguito.

Il presidente Garavaglia (Lega) ha condiviso la proposta e ha assicurato che le ulteriori audizioni informali potranno svolgersi la prossima settimana, in data da stabilire.

Il seguito dell’esame è stato rinviato.