Il Tribunale penale di Pescara, con ordinanza resa nel corso del mese di Gennaio, ha ammesso ad oblazione i tre titolari di un punto di ricarica, i quali erano stati sottoposti a processo penale per il reato di cui all’art.4 legge 401/89, per avere raccolto scommesse nel Novembre 2020, mediante presunta intermediazione, individuata dalla Procura della Repubblica nell’utilizzo di conto di gioco ove veicolare le scommesse dei diversi clienti che non ne fossero provvisti. Il Tribunale, accogliendo le tesi svolte dal difensore degli imputati avv.Marco Ripamonti, ha ritenuto configurabile l’ipotesi del reato contravvenzionale prevista dall’art.4 legge 401/89 (che prevede la possibilità di estinguere il reato dietro pagamento di oblazione), piuttosto che la fattispecie delittuosa prevista per l’intermediazione (che prevede la pena compresa tra 3 e 6 anni, oltre alla possibile applicazione di rilevanti sanzioni accessorie). In pratica, ritenendo che la condotta degli imputati stessi rientrasse nel concetto di raccolta di gioco con modalità e tecniche diverse dalla Concessione, atteso che il conto di gioco utilizzato era istituito presso un concessionario autorizzato alla raccolta a distanza, con cui il PVR aveva sottoscritto un contratto di collaborazione, e che, comunque, ogni scommessa era pur sempre collocata nei circuiti del gioco lecito e tracciabile. A sostegno di tale tesi difensiva, la produzione da parte della difesa di precedente in tal senso, reso dal Tribunale di