Il Tribunale di Torre Annunziata (NA) si รจ espresso nel merito di una causa tra un concessionario di gioco e un esercente che aveva sottoscritto un contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici e scommesse su eventi virtuali
In considerazione dello stato d’emergenza da COVID-19, indetto dapprima con D.P.C.M. dell’8-3-2020 e poi con successivi provvedimenti che prevedevano la sospensione, sull’intero territorio nazionale, della raccolta del gioco pubblico nelle attivitร commerciali di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, aveva sospeso il pagamento del canone ad essa dovuto dai singoli gestori dei punto di gioco (corner e negozi), tra i quali la societร resistente dal marzo 2020 al 1ยฐ-7-2021; inoltre, ad ulteriore vantaggio per i propri gestori aveva corrisposto, ai suoi punti gioco, un bonus economico pari ad euro 2.000,00 per permettere loro di riprendere l’attivitร a seguito del periodo emergenziale, che perรฒ era stato rifiutato dalla resistente.
L’esercente, senza fornire alcuna motivazione, comunicazione o preavviso, non procedeva alla propria attivitร di raccolta di gioco pubblico per conto del concessionario e, contrariamente agli accordi contrattuali, si stava organizzando per iniziare a raccogliere gioco pubblico in favore di altro concessionario, ubicato al civico accanto al negozio gestito per conto dell’ricorrente. Successivamente l’esercente comunicava il proprio recesso dal contratto e la ricorrente replicava alle asserzioni di controparte sottolineando che ai sensi dell’art. 12 del contratto il recesso avrebbe avuto efficacia solo trascorsi sei mesi dal suo ricevimento e che era stabilita una penale di euro 50.000,00; inoltre richiedeva il pagamento della penale prevista in contratto per violazione dell’obbligo di esclusiva nonchรฉ della penale prevista per interruzione dell’attivitร di raccolta del gioco, senza alcuna valida motivazione e in assenza di preavviso.
Il giudice ha riconosciuto che รจ previsto il diritto di recesso a favore del punto con obbligo di preavviso a mezzo raccomandata a/r non inferiore 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui il recesso avrร esecuzione.
Il recesso dal contratto effettuato , con efficacia immediata, risulta quindi in contrasto con tale art. , in cui รจ riconosciuto il diritto di recesso โcon obbligo di preavviso a mezzo raccomandata a/r non inferiore a 6 mesi rispetto alla data in cui il recesso avrร esecuzioneโ; in applicazione di tale norma, il recesso sarebbe stato validamente esercitato se avesse indicato, quale data di cessazione del contratto, una data successiva di sei mesi dall’invio della p.e.c. e le diverse argomentazioni che la resistente utilizza a sostegno della propria tesi non possono essere condivise.
Secondo la resistente, il recesso sarebbe stato legittimamente esercitato poichรฉ la scadenza del contratto era maturata il 31-12-2018 e la proroga della scadenza non era stata mai formalmente ad essa comunicata da parte della concessionaria, come invece stabilito in contratto.
Il lamentato inadempimento contrattuale addebitato alla ricorrente, relativo alla mancata comunicazione delle proroghe del contratto – avente originaria scadenza al 31-12-2018, da comunicare entro 60 giorni dalla comunicazione di ADM della relativa proroga della concessione e/o dei periodi di gestione obbligatoria -, non puรฒ ritenersi grave ai sensi dell’art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto.
Per come dedotto dalla ricorrente, e non contestato dalla resistente, la concessione in oggetto, con scadenza originaria al 30-6-2016 (precedente alla stipula del contratto), in assenza dell’emanazione dell’apposito bando di gara da parte di ADM (che si sarebbe dovuta indire entro il 30-12-2020) era stata prorogata di anno in anno – dietro il pagamento di euro 7.500,00 per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attivitร principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attivitร accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici – in forza dell’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, onde impedire che la raccolta del gioco pubblico venisse interrotta arbitrariamente.
Il termine ultimo entro cui indire il citato bando di gara veniva poi prorogato al 31-6-2021 in forza dell’art. 69 del d.l. n. 18/2020 ma non veniva perรฒ rispettato dall’amministrazione.
La stessa ADM, con una nota interna inviata ai singoli concessionari e pubblicata in area riservata , rappresentava che, in forza dell’art. 103 del d.l. 18/2020, i titoli abilitativi di qualsiasi tipo scadenti durante il periodo emergenziale si sarebbero dovuti considerare prorogati di diritto sino a tre mesi successivi alla cessazione dello stato stesso e pertanto al 31-10-2021.
Successivamente era stato prorogato al 31-12-2021 lo stato di emergenza epidemiologica, portando il termine di scadenza delle concessioni oggetto della nota di ADM alla data del 31-3-2022.
A tale proposito il gidice ha chiarito che le disposizioni normative unitamente alla circostanza che il contratto era stato stipulato in epoca successiva alla originaria scadenza della concessione, costituiscono circostanze oggettive dalle quali dedurre che la resistente fosse a conoscenza che la durata del contratto potesse essere prorogata o rinnovata per volontร di ADM; la circostanza oggettiva, poi, relativa al fatto che la resistente avrebbe sempre raccolto gioco pubblico sino al 2-11-2021 in favore del concessionario, salvo i periodi di chiusura per la pandemia da Covid 19, dimostra inequivocabilmente che fosse pienamente consapevole delle proroghe in parola e avesse rinunziato alla comunicazione formale di esse, nulla avendo mai osservato o contestato al riguardo medio tempore.
L’esercente รจ stato condannato al pagamento, in favore del concessionario, della somma di euro 50.000 a titolo di multa penitenziale e la somma di euro 14.010 a titolo di penale prevista da contratto.