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Legge norvegese sul gioco d’azzardo online, al Tribunale EFTA una richiesta di parere consultivo

Si è tenuta nei giorni scorsi l’udienza presso il Tribunale EFTA (che corrisponde alla Corte di Giustizia europea e si occupa degli Stati EEA)il cui tema era la normativa del gioco d’azzardo online. Alla Corte è stato chiesto di fornire indicazioni sulla distinzione tra concessioni di servizi e autorizzazioni amministrative.

Il contesto della causa è che quello dello Stato norvegese che ha concesso un diritto esclusivo per fornire servizi di di scommesse ippiche . Un operatoe di gioco ha Isostenuto che l’aggiudicazione è illegittima ai sensi delle norme dell’UE in materia di appalti pubblici.

Il 6 luglio 2023 il tribunale distrettuale di Oslo ha presentato una richiesta alla Corte EFTA:

Quali fattori sono fondamentali ai sensi del diritto SEE per determinare se l’assegnazione di

un diritto esclusivo di gioco debba essere considerata un regime di autorizzazione

amministrativa al di fuori dell’ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici o se

debba essere considerata come un’assegnazione di una “concessione di servizi” ai sensi

dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23?

L’adozione e l’entrata in vigore della direttiva 2014/23 e della relativa regolamentazione dei

contratti di concessione hanno dettagliato ogni modifica relativa alle modalità di

tracciamento del confine tra gli appalti pubblici sotto forma di contratti di concessione di

servizi, da un lato, e i regimi di autorizzazione amministrativa, dall’altro?

Che significato ha il fatto che eventuali utili del soggetto aggiudicatario dell’esclusiva siano

controllati dallo Stato mediante regolamentazione, a vantaggio di terzi, per stabilire se si

tratti di un regime di autorizzazione amministrativa o di concessione di servizi?

L’assegnazione di un diritto esclusivo di offerta di scommesse ippiche a una fondazione

organizzata in modo simile a quella della Stiftelsen Norsk Rikstoto costituisce una

“concessione di servizi” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23.

2. L’adozione e l’entrata in vigore della direttiva 2014/23 e della relativa regolamentazione dei

contratti di concessione hanno dettagliato ogni modifica relativa alle modalità di

tracciamento del confine tra gli appalti pubblici sotto forma di contratti di concessione di

servizi, da un lato, e i regimi di autorizzazione amministrativa, dall’altro?

5. Se sia rilevante ai fini dell’applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 10, paragrafo 1,

primo comma, della direttiva 2014/23, il fatto che la normativa nazionale non nomini

espressamente il titolare del diritto esclusivo, ma che i lavori preparatori presuppongano

che il titolare del diritto esclusivo il diritto deve essere assegnato a un determinato fornitore

di diritti esclusivi, sebbene ciò non sia previsto dalla legge perché non si può imporre l’obbligo di offrire giochi?

Se sia rilevante ai fini dell’applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 10, paragrafo 1,

primo comma, della direttiva 2014/23, il fatto che sia stato attribuito un diritto esclusivo anche sulla base di una precedente normativa nazionale, compreso il fatto che alla fondazione è stato assegnato un diritto esclusivo diritto esclusivo per le scommesse ippiche ininterrottamente ai sensi di detta precedente normativa nazionale, anche se per cinque anni consecutivi, fino al momento in cui il diritto esclusivo sarà nuovamente concesso dopo l’entrata in vigore della nuova normativa il 1° gennaio 2023?

Redazione Jamma
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