Un approccio nazionale di questo tipo è contrario al diritto dell’Unione che garantisce la libera circolazione dei servizi della societĂ dell’informazione attraverso il principio del controllo nello Stato membro di origine del servizio interessato
Nel 2021 l’Austria ha introdotto una legge che obbliga i fornitori nazionali ed esteri di piattaforme di comunicazione a predisporre meccanismi di dichiarazione e verifica dei contenuti potenzialmente illeciti, tra cui il gioco d’azzardo. Questa legge prevede, inoltre, la pubblicazione regolare e trasparente delle segnalazioni di contenuti illeciti. Un’autoritĂ amministrativa garantisce il rispetto delle disposizioni della legge e può infliggere ammende fino a 10 milioni di euro.
Google Ireland, Meta Platforms Ireland e TikTok, tre piattaforme stabilite in Irlanda, sostengono che la legge austriaca è contraria al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva sui servizi della societĂ dell’informazione .
Interrogata su tale questione da un giudice austriaco, la Corte di giustizia ricorda l’obiettivo della direttiva:
creare un quadro normativo per garantire la libera circolazione dei servizi della societĂ dell’informazione tra gli Stati membri. In quest’ottica, la direttiva elimina gli ostacoli rappresentati dai diversi regimi nazionali applicabili a tali servizi grazie al principio del controllo nello Stato membro di origine.
Vero è che, a condizioni rigorose e in casi specifici, gli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine del servizio in questione possono effettivamente adottare provvedimenti al fine di garantire l’ordine pubblico, la tutela della sanitĂ pubblica, la pubblica sicurezza o la tutela dei consumatori. Tali deroghe concrete devono essere notificate alla Commissione europea e allo Stato membro di origine.
Tuttavia, gli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine del servizio in questione non possono adottare provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di servizi della societĂ dell’informazione. Con «indistintamente» si intendono i prestatori
stabiliti in tale Stato membro e i prestatori stabiliti in altri Stati membri.
Infatti, la possibilitĂ per questi Stati membri di adottare tali obblighi generali e astratti metterebbe in discussione il principio del controllo nello Stato membro di origine del servizio interessato sul quale si basa la direttiva. Se lo Stato membro di destinazione (in questo caso l’Austria) fosse autorizzato ad adottare tali provvedimenti, ciò sconfinerebbe nella competenza normativa dello Stato membro di origine (in questo caso l’Irlanda). Peraltro, ciò minerebbe la fiducia reciproca tra gli Stati membri e contravverrebbe al principio del riconoscimento reciproco.
Inoltre, le piattaforme interessate sarebbero soggette a normative diverse, il che violerebbe anche la libera prestazione dei servizi e quindi il buon funzionamento del mercato interno.