La vicenda si riferisce ad una sanzione elevata ad un gestore che aveva installato AWP in una sala autorizzata e dotata di licenza ex art.88 tulps, collegata a noto concessionario. Quest’ultimo però era stato dichiarato decaduto dalla concessione, con conseguente automatica decadenza anche del titolo di pubblica sicurezza in capo alla sala, fatto del quale il gestore non si era però avveduto consultando il sito internet istituzionale di ADM. Da qui un controllo mirato presso l’esercizio, da cui era scaturita la contestazione ex art.110 comma 9 lett.f bis tulps.
Il Tribunale di Taranto, con Sentenza del 19.9.2023, ha però annullato l’ordinanza ingiunzione, condividendo le tesi della difesa del gestore, patrocinata dall’avv.Marco Ripamonti. Quest’ultimo ha sostenuto come il portale di Adm non possa equipararsi alla Gazzetta Ufficiale e come la assenza di colpa del gestore consistesse nell’obbligo, assolto a tempo debito, di accertarsi che il titolo per la raccolta scommesse sussista al momento di installazione degli apparecchi, non potendo estendersi alla successiva durata del contratto.
In tal senso si è espresso il Tribunale, che ha condannato ADM al pagamento delle spese di causa, affermando che solo in determinati casi la pubblicazione di decreti direttoriali sul portale di ADM equivalga a pubblicazione in G.U. e che, in mancanza di comunicazioni sulla decadenza effettuate al gestore, prevalga la sua buona fede, bastando il fatto di essersi accertato della sussistenza del titolo all’atto di installare gli AWP. “Una sanzione ingiusta e kafkiana” l’ha definita l’avv.Marco Ripamonti, che continua: “elevata a pochi giorni di distanza dalla decadenza della concessione, come se un gestore ogni mattina dovesse andare a consultare il portale di ADM per verificare che un concessionario di riferimento, ritenuto affidabile fino a quel momento, non sia decaduto, nottetempo, dal proprio titolo.”