La 3a Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per aver svolto attività di raccolta di scommesse in assenza di licenza ex articolo 88 del Tulps.
I giudici hanno ritenuto che l’operato dell’esercizio commerciale non “può essere ritenuto regolare, posto che la sanatoria ex lege n. 208 del 2015 non si è perfezionata perché è stata versata dalla XXXX (società con sede estera) una somma sufficiente a regolarizzare soltanto cinquantatré degli oltre novanta centri scommesseavviati in Italia, rientrando il centro scommesse gestito da XXX tra quelli che non hanno beneficiato della sanatoria. Partendo da questi dati di fatto, la Corte di appello è pervenuta alla conclusione secondo cui il mancato perfezionamento del procedimento di sanatoria, per quanto riguarda il centro gestito dal ricorrente , doveva ritenersi frutto non di una discriminazione ai danni delia società maltese, ma di una consapevole scelta imprenditoriale. Di qui la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, che resiste alle obiezioni difensive, volte a sollecitare un differente apprezzamento di merito su circostanze di fatto non suscettibili di trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi evidenziare sia il Tribunale che la Corte territoriale, ai fini dell’inquadramento giuridico dei fatti, nel rievocare l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato la materia, si sono posti in sintonia con la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità , secondo cui integra il reato di cui all’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all’art. 88, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la d.mostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare”.
“Nel caso di specie, non risulta provato né che XXXX abbia conseguito la licenza prevista dal T.U.L.P.S., né che l’operatore straniero per conto del quale egli ha agito sia stato illegittimamente discriminato nella partecipazione ai bandi pubblici, a ciò dovendosi solo aggiungere che non può ritenersi idonea a escludere il dolo del reato la circostanza che il ricorrente abbia inteso partecipare alla sanatoria, non avendo ciò dissuaso l’imputato dall’esercitare comunque la raccolta delle scommesse, e fermo restando che, ove pure fosse stata conseguita la regolarizzazione, la stessa non avrebbe avuto efficacia scriminante per il pregresso, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 271978) che, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o
scommessa, l’adesione da parte dell’operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione alla sanatoria di cui all’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l’attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle vigenti
concessioni statali, ma non contempla in alcun modo l’estinzione o la non perseguibilità del reato derivante da condotte poste in essere in epoca pregressa, limitandosi ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione, non ottenuta in precedenza, al fine di svolgere lecitamente tale attività”.